Condominio

Coniugi in comunione convocati insieme in assemblea

di Rosario Dolce

I coniugi in comunione legale vanno convocati congiuntamente all’assemblea di condominio.

La Corte di appello di Catania con la sentenza 23 aprile 2019 n. 924 ha chiarito che la mancata convocazione da parte del coniuge in comunione legale è motivo di annullabilità della delibera votata dall’assemblea.

I giudici hanno anche chiarito che il vizio non sarebbe sanabile neppure se il coniuge comproprietario prenda parte – come era avvenuto nella fattispecie – all’assemblea. Infatti la sua partecipazione non era avvenuta manifestando la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie. Non solo. Anche se ciò fosse avvenuto avrebbe dovuto avere una delega scritta (articolo 67, comma 1, delle Disposizioni di attuazione al Codice civile).

Stando a questo sentenza, pertanto, grava sull’amministratore l’onere di aggiornare l’anagrafe dei condòmini accertando, secondo le forme del caso, sia il regime vigente tra i coniugi, sia che l’immobile posto nel condominio non sia un bene personale di uno solo di essi, in base all’articolo 179 del Codice civile. Quest’ultima norma, infatti, considera tali, escludendoli dalla comunione:

a) i beni di cui il coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio;

b) quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;

c) quelli di uso personale;

d) quelli che servono all’esercizio della professione;

f) quelli acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.

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