Condominio

Nulla la delibera che limita l’uso dell’ascensore da parte del singolo

di Luana Tagliolini

Le delibere che limitano il diritto del singolo rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore) sono nulle perché gli impediscono un uso pieno e incidono anche sul valore della proprietà esclusiva.
E' questo il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 21909/2019) per accogliere il ricorso di un condomino con il quale contestava, e impugnava, la sentenza della Corte di Appello perché aveva respinto le sue domande di nullità e/o di invalidità delle delibere con le quali si era approvata l'installazione dell'ascensore nel vano scale.
La Corte, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale che aveva accolto le domande dell'attore, motivava la decisione sostenendo che l'intervento era dovuto a ragioni di comodità e di incremento del valore degli immobili oltre che per l'opportunità di eliminare ostacoli ad eventuali portatori di handicap senza tuttavia la previsione di raggiungere l'ultimo piano nel quale erano ubicati i due appartamenti del ricorrente. Inoltre, per la Corte, dalle delibere approvate ed impugnate non appariva alcun pregiudizio per l'appellante in quanto esse contenevano il conferimento dell'incarico ad un tecnico per la valutazione di fattibilità dell'opera e dalle stesse non emergeva l'esclusione - dal progetto - dell'ultimo piano in cui erano collocati gli appartamenti dell'appellante che le aveva approvate. Sosteneva, quindi, la Corte d’Appello, che oltre a non esserci un interesse all'impugnazione da parte dell'appellante, il diritto all'uso dell'ascensore non fosse annoverabile tra i diritti individuali inviolabili e, pertanto, le delibere erano annullabili ed erano decaduti i trenta giorni per impugnarle.
Il ricorrente nel presentare il ricorso eccepiva varie censure e quelle che qui interessano sono state ritenute fondate dalla Corte di Cassazione.
Quest'ultima, oltre a precisare che la Corte di merito non aveva considerato attentamente la documentazione da dove emergeva con chiarezza l'interesse del ricorrente all'installazione dell'ascensore fino all'ultimo piano, ha richiamato la distinzione tra delibere nulle e annullabili così come elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 8053/2014) e ha disposto che il diritto a godere dell'installazione e all'utilizzo dell'ascensore rientra tra i diritti individuali inviolabili del condomino e le delibere così come assunte incidono sul diritto del singolo (nella fattispecie proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore) perché gli impediscono un uso pieno e incidono anche sul valore della proprietà esclusiva.
Le delibere pertanto sono nulle e non annullabili
e non sono soggette al termine di decadenza per l'impugnazione.
Per i suddetti motivi la Corte di legittimità ha accolto la domanda del ricorrente, ha cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello anche per le spese di giudizio.

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