Interventi sui parapetti: va adeguata anche l'altezza
Nell'ambito di rilevanti lavori di ristrutturazione (cosiddetta “pesante”) della facciata condominiale, richiedenti presumibilmente la segnalazione certificata d'inizio lavori (di cui all'articolo 22, del Dpr 380/2001), il condominio intende anche modificare il parapetto dei balconi, ancorandolo alla facciata, con un sistema cosiddetto “a gambetta” (invece che al piano calpestabile). Se così è, a nostro giudizio, si rende necessario l'adeguamento all'articolo 107 del regolamento edilizio del Comune di Fossano (vigente), in punto di altezza dei parapetti. E infatti, nei modelli di Scia della Regione Piemonte, il progettista, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 del Dpr 380/2001, «assevera la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al regolamento edilizio comunale». Nulla di diverso ci risulta dal regolamento edilizio del Comune di Fossano o dalla legge urbanistica Regione Piemonte.
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