L'esperto rispondeCondominio

Interventi sui parapetti: va adeguata anche l'altezza

di Matteo Rezzonico - L’esperto Risponde

La domanda

In un condominio realizzato negli anni Sessanta le ringhiere dei balconi sono alte 91 centimetri. L'attuale regolamento edilizio, entrato in vigore il 1° gennaio, prevede una altezza minima di 110 centimetri. I condòmini stanno discutendo in merito a una possibile manutenzione straordinaria delle facciate condominiali, comprese le ringhiere dei balconi che sono ancorate alla soletta aggettante con montante metallico verticale. Alcuni sostengono che andando a sistemare le ringhiere, ovvero spostando l'attacco dei montanti delle ringhiere dalla soletta sul lato piano al frontalino, soletta sul lato verticale (con attacco laterale detto anche a “gambetta”), sia obbligatorio adeguare l'altezza del parapetto (110 cm). Altri sostengono che solo lo spostamento dell'attacco non comporti l'adeguamento dell'altezza del parapetto. Chi ha ragione?

Nell'ambito di rilevanti lavori di ristrutturazione (cosiddetta “pesante”) della facciata condominiale, richiedenti presumibilmente la segnalazione certificata d'inizio lavori (di cui all'articolo 22, del Dpr 380/2001), il condominio intende anche modificare il parapetto dei balconi, ancorandolo alla facciata, con un sistema cosiddetto “a gambetta” (invece che al piano calpestabile). Se così è, a nostro giudizio, si rende necessario l'adeguamento all'articolo 107 del regolamento edilizio del Comune di Fossano (vigente), in punto di altezza dei parapetti. E infatti, nei modelli di Scia della Regione Piemonte, il progettista, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 del Dpr 380/2001, «assevera la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al regolamento edilizio comunale». Nulla di diverso ci risulta dal regolamento edilizio del Comune di Fossano o dalla legge urbanistica Regione Piemonte.

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