Condominio

La sicurezza degli impianti elettrici comuni non si estende alle parti private

di Giulio Benedetti

Nel condominio è difficile il rapporto tra la gestione della sicurezza degli impianti tecnologici asserviti alle parti private e quella delle parti comuni. Per queste ultime sussiste la responsabilità giuridica dell'amministratore che, per l'art.1130 c.c., deve disciplinarne il sicuro godimento in modo da renderle fruibili da parte di tutti i condòmini: Tuttavia tale obbligo non si estende agli impianti installati all'interno delle singole proprietà dei condòmini. È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 18205/2019) la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un installatore di un condizionatore avverso una sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'impresa distributrice per una sua folgorazione. Il ricorrente esponeva di averla riportata in occasione dell'installazione di un condizionatore poiché, nel compiere il lavoro, aveva intaccato il cavo di alimentazione proveniente dal contatore.
Il Tribunale e la Corte di Appello respingevano la sua domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'impresa distributrice poiché ritenevano che la stessa non fosse responsabile dell'incidente, poiché una volta ricevuto il certificato di conformità non doveva verificare alla verifica dell'impianto o di procedere all'allacciamento dell'alimentazione. I giudici citavano la legge 46/1990 (oggi sostituita dal D.M. n. 37/2008) per cui l'impresa abilitata al termine dei lavori rilascia al committente la dichiarazione di conformità da cui risulta di avere eseguito i lavori secondo la regola dell'arte, prevista dalle norme UNI e CEI e dalle norme europee, e di avere utilizzato materiali provvisti del marchio CE.
Per tale ragione , non essendo stato realizzato l'impianto dall'impresa distributrice in quanto le tracce murarie erano state compiute da altra impresa, i giudici non ravvisavano un nesso casuale con il sinistro incorso all'installatore. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso in quanto condivideva quanto affermato dal giudice di appello, per cui l'impresa distributrice è responsabile solo per ciò che è posto a monte del contatore e pertanto non risponde di quanto compiuto all'interno della parte privata , dove un'altra impresa aveva predisposto le opere murarie attraverso le quali passava il grosso cavo coassiale di alimentazione elettrica. Tale ultima impresa, al termine dei lavori, aveva rilasciato la dichiarazione di conformità nei cui confronti non sussiste per l'impresa distributrice alcun obbligo di verifica dell'impianto.
La Corte di Cassazione afferma non sussistere per detta impresa, in presenza di una regolare dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico installato all'intero della parte privata del condominio, un obbligo oggettivo , in quanto distributrice di energia elettrica, di verifica dell'adempimento degli obblighi generali e speciali previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza elettrica. Per il nostro ordinamento giuridico di tali obblighi risponde l'impresa che ha rilasciato la dichiarazione di conformità dell'impianto della cui corretta installazione se ne assume la responsabilità. Invero l'art. 7 del D.M. n. 37/2008 afferma che al termine dei lavori , previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto della normativa vigente.

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