Condominio

Nomina giudiziaria dell’amministratore, nessun rimborso di spese legali

di Rosario Dolce

La nomina dell’amministratore è obbligatoria in un complesso immobiliare con pluralità di condòmini, financo in multiproprietà, laddove superiore al numero di otto. Tale obbligatorietà giustifica l'intervento dell'autorità giudiziaria nei casi di inattività dell'assemblea, oppure nei casi in cui, per qualsiasi motivo, l'assemblea non riesca a nominare un amministratore.
In queste ipotesi la nomina avviene mediante applicazione dell'articolo 1129 Codice civile, comma 1°, ed è applicabile l'articolo 59 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che stabilisce che la domanda si propone con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto, sentita l'altra parte.
In questa ipotesi, la Corte di Appello di Bari – con Decreto 29/04/2019 – ritiene che, in virtù del rinvio generale alle norme sulla comunione, operato dall'art. 1139 c.c., per tutto ciò che non è espressamente regolato dal capo relativo alle norme sul condominio negli edifici, sia applicabile il comma 4 dell'art. 1105 codice civile per il quale “se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, o non si forma una maggioranza …ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può nominare un amministratore”.
Ora, partendo dal presupposto che la nomina dell'amministratore è atto privatistico, è stato precisato che l'intervento dell'autorità giudiziaria è previsto solo per i casi di inerzia o di impossibilità, i quali devono essere provati in sede giudiziale (ad esempio, offrendo in comunicazione i verbali attestanti lo svolgimento di due assemblee andate a vuoto, aventi ad oggetto, entrambe, come punto all'ordine del giorno, la nomina dell'amministratore).
L'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria, tra l'altro, non ha carattere discrezionale e, nel caso in cui a provocarlo sia lo stesso amministratore “dimissionario”, non dovrebbe neppure richiede la preventiva convocazione di tutti i partecipanti al condominio: che giammai potrebbero opporvisi, in quanto non risulterebbero essere soggetti portatori o titolari di posizioni giuridiche atte a risentire direttamente degli effetti del provvedimento richiesto (“non sussistendo nel condominio degli edifici un diritto dei partecipanti di concorrere all'amministrazione della cosa comune come invece previsto nel caso della comunione semplice” [Cfr, . Tribunale di Napoli con provvedimento del 19 giugno 2016 ]).
Infine, al cospetto di una classica ipotesi di volontaria giurisdizione - istituto che attiene a tutti quei procedimenti nei quali il Giudice è chiamato ad intervenire, non per risolvere un conflitto, ma piuttosto per garantire il governo del negozio giuridico – non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 91 e seguenti codice procedura civile, cosicché non può farsi luogo a condanna nelle spese in questa fase.

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