Condominio

Quando concorrono più garanzie a tutela del committente dell’appalto

di Rosario Dolce

Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, in tema di risarcimento danni da vizi per appalto d'opera, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa (desumibile dalla situazione dedotta in causa) e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta. Il principio è stato appena ribadito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20184/19, depositata il 25 luglio scorso .
L'assunto per cui, in tema di appalto, il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all'art. 1669 c.c., invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 c.c. – laddove a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa - risulta coerente con la ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa alla stessa introduzione nell'ordinamento dell'art. 1669 c.c., in aggiunta all'art. 1667 c.c. (la “concorrenza delle garanzie”).
Tale concorrenza opera anche nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), in quanto le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.). In effetti, la stessa giurisprudenza di legittimità assume che i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima.
Ciò vuol dire che la presenza nella domanda risarcitoria svolta da parte del committente di elementi costitutivi della prima (gravi difetti) implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda (vizi), continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale (cfr. ad es. Cass. n. 815 del 19/01/2016 e n. 3702 del 15/02/2011).
Quindi, di fronte alla domanda con la quale venga chiesta la condanna dell'appaltatore a risarcire o eliminare i vizi dell'opera, allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa (influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione), il giudice è sempre tenuto a qualificare la domanda.
In tal senso, il compito del giudice è quello di discernere, in via alternativa o concorrente, se trattasi di risarcimento in forma generica o specifica da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ovvero di richiesta di adempimento contrattuale o riduzione del prezzo e risoluzione ex art. 1667 c.c..

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