Condominio

La piscina condominiale, come godersela senza rischi

di Anna Nicola

La normativa in tema di piscine condominiali è il Dpr 616/1977 e la legge 833/1978, che individuano, tra le materie di assistenza sanitaria ed ospedaliera, la tutela igienico e sanitaria delle attività sportive e ricreative. Queste disposizioni normative devono essere lette unitamente all’intervento normativo della Conferenza Stato e Regioni del 16 gennaio 2003.
La Conferenza ha definito la piscina «un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi e comprende le piscine pubbliche e private, comprese le piscine condominiali la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del Codice civile , destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti».
Responsabile della piscina è l’amministratore, il quale deve redigere il documento di valutazione del rischio contenente l’analisi dei potenziali pericoli igienici e sanitari. Esso può ad esempio indicare l’analisi dei potenziali pericoli igienici e sanitari, l’individuazione dei punti in cui possono realizzarsi i pericoli e le misure utili a prevenirli, l’identificazione dei punti critici e la definizione dei limiti critici, la definizione del sistema di monitoraggio, l’individuazione delle azioni correttive, le verifiche del piano.
L’esercizio di una piscina può comportare la responsabilità penale dell’esercente, secondo il principio generale di garanzia stabilito dall’articolo 40, comma 2 del Codice penale, per gli infortuni colposamente cagionati ai frequentatori.
Vi è anche il rischio della responsabilità aggravata prevista dall’articolo 2050 del Codice civile per il quale «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».
La Cassazione penale con la sentenza 18569/2013 ha qualificato in termini di definito attività pericolosa l’esercizio di una piscina osservando che essa è tale sia quando è in esercizio, sia quando non lo è: «Nel corso dell’esercizio (...) va assicurata la presenza di personale di salvataggio che sorvegli le attività ginniche o ricreative che vi si svolgono. Quando la struttura non è operativa, la vasca costituisce pur sempre un’entità costituente fonte di pericolo, derivante soprattutto dalla presenza di acqua, in relazione alle possibilità di caduta accidentale e di incongrue iniziative da parte degli utenti della struttura . Pure tale rischio deve essere cautelato in modo appropriato (...). In linea generale (...) pare ragionevole che l ’esercente della struttura delimiti l’area con transenne , barriere o apparati equivalenti che inibiscano l’accesso alla vasca e rendano chiaro, esplicitamente o implicitamente, che la struttura non è in esercizio e ne vietino, quindi , l’uso».
Occorre normare il servizio di assistenza ai bagnanti per le piscine condominiali che abbiano la profondità superiore a 1,40 metri o il volume totale superiore a 300 metri cubi. La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull’acqua di vasca deve essere conforme alla norma Uni 10637 e nel caso di approvvigionamento idrico autonomo devono essere effettuati controlli anche su tale acqua.
È prevista una sanzione amministrativa, determinata autonomamente dalle Regioni, al responsabile delle piscine, per l’inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie formulate dall’Asl.
Sono previsti controlli interni della qualità dell’acqua utilizzata a cura del gestore e controlli esterni da effettuare da parte dell’Asl secondo lo schema stabilito dal Dlgs 31/2001.
La Cassazione con la decisione 26275/2018 ha rilevato la necessità del permesso di costruire per realizzare una piscina in condominio ritenendo legittimo il sequestro preventivo di una piscina priva del permesso di costruire. Il proprietario era stato indagato per il reato di cui all’articolo 44, lettera b), del Dpr 380/2001.
Si veda anche la guida dedicata alle piscine in condominio cliccando qui .

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