Portiere, sì allo straordinario ma con moderazione
L'orario settimanale di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 66 del 08.04.2003 che, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, ha fissato in quaranta ore settimanali la durata normale dell'orario di lavoro, non modificabile in peius dalla contrattazione collettiva (art. 3), mentre, comprensivamente delle ore di straordinario, non ha consentito la possibilità di superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore medie di lavoro, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di quattro, sei o dodici mesi (art. 4). Le disposizioni di cui all'art. 3 d.lgs. n. 66 del 08.04.2003, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. d, dello stesso decreto, non si applicano alla categoria dei portieri, fermo comunque il limite massimo contenuto ex art. 4. Relativamente alla figura del lavoratore con funzione di portiere, che non usufruisca di alloggio di servizio, il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati recepisce la suesposta normativa in quarantacinque ore (art. 49). È comunque prevista (artt. 45 e 52) la possibilità che il suddetto orario possa essere superato, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, la quale, in conformità a quanto disposto ex art. 4, co. 4, d.lgs. n. 66 del 08.04.2003, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale. Fermo restando quanto sopra esposto, è a dirsi che, il successivo art. 5, d.lgs. n. 66 del 08.04.2003, raccomanda un ricorso contenuto al lavoro straordinario ed in relazioni ad esigenze eccezionali, definendone altresì le modalità di svolgimento.