L'esperto rispondeCondominio

Errore nella comunicazione alle Entrate con effetti sul singolo condomino

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Un amministratore, nella segnalazione annuale entro fine febbraio all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute dal condominio, ha errato l’indicazione del codice fiscale di un condomino, asserendo che l’Agenzia non ha rilevato, né comunicato, l’errore. Al condomino non sono state ovviamente indicate, sul 730 precompilato, le relative detrazioni, quindi il condomino ha dovuto inserirle, modificando il 730 e dando la possibilità all'Agenzia di effettuare controlli, e visto che la relativa detrazione, risparmio energetico, si effettua in 10 anni, la stessa ha pari tempo per effettuare controlli. Quali sono i rischi per l'amministratore e per il condomino? Cosa può fare il condomino nei confronti dell’amministratore, che tra l’altro è dimissionario?

In base all’art. 1130, 1° comma, n. 5), c.c., rientra fra le attribuzioni dell'amministratore del condominio “eseguire gli adempimenti fiscali”. Nel caso in cui dall'inadempimento di tale dovere derivino danni, cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, a dei soggetti, siano essi condomini o terzi si rientra nel campo della responsabilità aquiliana. Per restare indenne da responsabilità, l'amministratore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, adempiendo dunque ai suddetti obblighi, e ciò nonostante questo si sia ugualmente verificato.
Inoltre, ai fine di un'eventuale revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea, l'errore de quo non sembra essere qualificabile come “grave irregolarità”, ex art. 1129, comma 12, c.c., tale da comportare la revoca disposta dall'autorità giudiziaria.
Tuttavia, il precedente undicesimo comma, dispone che suddetto incarico può essere revocato in qualunque momento ed insindacabilmente dall'assemblea del condominio, con la maggioranza ex art. 1136, commi 2 e 4, c.c., non essendo necessario che si fondi su giusta causa. In tal caso, si ammette generalmente il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, che sarà determinato nella misura del corrispettivo ancora da pagare in ragione dell'anno.

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