Per quorum e delibere come conteggiare le proprietà di appartamenti pignorati?
Ai sensi dell'art. 1136 c.c. sono legittimati a partecipare all'assemblea tutti i condomini, prescindendo dal valore delle singole proprietà, e questa si riterrà validamente costituita qualora vengano convocati tutti gli aventi diritto e ne intervengano due terzi valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, in prima convocazione. In tal caso è valida la deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Non è quindi dubbio che, al fine del calcolo della maggioranza assembleare, occorra tener conto anche dei condomini morosi.
La violazione dell'obbligo di convocare tutti i condomini, in quanto lesiva del diritto a partecipare alla libera formazione della volontà dell'assemblea, produce la radicale nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea irregolarmente costituita.
Orbene, in caso di immobile soggetto a procedura esecutiva immobiliare e qualora sia nominato di conseguenza un custode giudiziario ai sensi degli artt. 559 e 560 c.p.c., sarebbe quest'ultimo, e non anche il condomino pignorato, ad essere legittimato a partecipare all'assemblea. Ciò in quanto l'art. 65 del c.p.c. affida al custode “la conservazione e l'amministrazione dei beni”, comprendente il diritto di intervento e di voto in assemblea (cfr. Tribunale Napoli Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 26-04-2016).
Quanto al condomino soggetto a procedura concorsuale, questo è legittimato a partecipare all'assemblea, in quanto proprietario, conformemente all'art. 1136 c.c., sino all'eventuale nomina del curatore fallimentare, qualora venga dichiarato il fallimento.