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Per quorum e delibere come conteggiare le proprietà di appartamenti pignorati?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

È possibile considerare valide le delibere condominiali (in prima convocazione assemblea straordinaria) costituite con 485 millesimi? Questo accade in un condominio in cui ci sono due appartamenti pignorati dalla banca, più uno di proprietà di un soggetto in procedura fallimentare; avendo in precedenza gli altri condomini manifestato l'assenso a coprire, per il buon funzionamento del condomino, le spese correnti che sarebbero state in capo a queste proprietà, può l'amministratore non invitare tali soggetti all'assemblea straordinaria (in quanto considerati non partecipanti alla spesa), e pertanto non tener conto dei loro millesimi al fine dei quorum costitutivi e di approvazione? In pratica è corretto considerate quale totale di riferimento 840 millesimi (al netto di queste proprietà) o si deve comunque sempre far riferimento ai 1000/1000, sia per il quorum costitutivo che deliberativo?


Ai sensi dell'art. 1136 c.c. sono legittimati a partecipare all'assemblea tutti i condomini, prescindendo dal valore delle singole proprietà, e questa si riterrà validamente costituita qualora vengano convocati tutti gli aventi diritto e ne intervengano due terzi valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, in prima convocazione. In tal caso è valida la deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Non è quindi dubbio che, al fine del calcolo della maggioranza assembleare, occorra tener conto anche dei condomini morosi.
La violazione dell'obbligo di convocare tutti i condomini, in quanto lesiva del diritto a partecipare alla libera formazione della volontà dell'assemblea, produce la radicale nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea irregolarmente costituita.
Orbene, in caso di immobile soggetto a procedura esecutiva immobiliare e qualora sia nominato di conseguenza un custode giudiziario ai sensi degli artt. 559 e 560 c.p.c., sarebbe quest'ultimo, e non anche il condomino pignorato, ad essere legittimato a partecipare all'assemblea. Ciò in quanto l'art. 65 del c.p.c. affida al custode “la conservazione e l'amministrazione dei beni”, comprendente il diritto di intervento e di voto in assemblea (cfr. Tribunale Napoli Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 26-04-2016).
Quanto al condomino soggetto a procedura concorsuale, questo è legittimato a partecipare all'assemblea, in quanto proprietario, conformemente all'art. 1136 c.c., sino all'eventuale nomina del curatore fallimentare, qualora venga dichiarato il fallimento.

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