Condominio

Contatore dell’acqua individuale: è un diritto e non occorre una delibera

di Eugenia Parisi

È legittima la posa del contatore individuale d'acqua in alternativa al consumo presuntivo in base ai millesimi.
L'installazione di singoli contatori per la misurazione dell'acqua, con conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi, non solo è del tutto legittima ma, alla luce della normativa vigente, addirittura doverosa e, pertanto, non è nemmeno necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa della posa medesima.
A nulla, infatti, rileva che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese in base ai millesimi di proprietà, posto che la normativa è di natura pubblicistica e di derivazione comunitaria, prevalendo così sia sulle norme nazionali e locali contrastanti ed anche, ovviamente, su regolamenti condominiali predisposti da privati, anche se di natura contrattuale.
Concetto, questo, ribadito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4275/2019 nell'ambito di un giudizio di opposizione a delibera assembleare che aveva reso obbligatoria l'installazione del contatore in ogni singola unità abitativa; preliminarmente, sgomberato il campo dall'eccezione preliminare del condominio convenuto, in merito all'eccezione d'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, posto che già il D.L. n. 69/2013, prevede, come sanzione alla parte non presentatasi, la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato, il Giudice ha svolto nel merito le considerazioni di seguito illustrate.
In relazione al criterio dell'addebito dei consumi d'acqua la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17557/2014, già aveva avuto modo di chiarire che i criteri di ripartizione, solo in assenza di singoli contatori, devono essere effettuati per millesimi, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ. ovvero, in base al diverso criterio individuato nel regolamento condominiale; a ciò si aggiunga che la Legge sul Servizio Idrico Integrato (n. 36/1994 come modificata dal Decreto Legislativo n. 152/1999) prevede come obbligatoria l'installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario.
Tale disposizione ha poi trovato attuazione anche nella normativa secondaria di origine statale, perchè successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, la materia ambientale – e quindi il risparmio idrico – è stata attribuita alla competenza dello Stato (art. 117, lettera s, Costituzione); in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, denominato Disposizioni in materia di risorse idriche – ecologiche, prevede l'obbligo di misurazione dei consumi idrici e richiama anche la direttiva comunitaria n. 75/33; detta normativa, nel suo complesso, sempre al fine di conseguire il risparmio idrico, specifica, inoltre, che deve essere prevista l'installazione di “contatori differenziati” per le attività produttive e del settore terziario.
La delibera impugnata, quindi, non ha introdotto alcun nuovo obbligo d'installazione ma, anzi, è soltanto ricognitiva dell'obbligo normativo; ne consegue il rigetto della domanda e la condanna alle spese processuali.

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