Condominio

Liti condominiali, sospensione feriale per la mediazione

di Luigi Salciarini

Che effetto ha la “sospensione feriale” dell’attività giudiziaria sui termini stretti del procedimento di mediazione, obbligatorio per le liti condominiali? Ammettere, o meno, l'applicazione della “sospensione feriale”, e quindi scomputare o meno il periodo di 31 giorni – dal 1° al 31 agosto (legge 742/69) - può voler dire determinare o meno la decadenza dalla facoltà di impugnazione di una deliberazione assembleare e quindi l'inammissibilità dell'azione a prescindere dal merito, anche fondato, delle contestazioni.

Il Tribunale di Roma (sentenza 4927/2019) chiarisce il dubbio precisando che «la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5,Dlgs 4 marzo 2010 n. 28» e quindi «il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell'attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale».

In altri termini, l'interruzione provocata dalla mediazione spiega i suoi effetti sulla decorrenza dei termini di cui all’articolo 1137 del Codice civile, lasciandola del tutto inalterata e a prescindere se comprenda o meno il periodo feriale . Va anche considerato che, esauritosi il procedimento di mediazione, il termine ricomincia a decorrere (interamente) ma tale nuova decorrenza partirà dal 1° settembre se il completamento della mediazione avverrà nel mese di agosto.

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