Condominio

La revoca giudiziaria dell’amministratore è ammessa anche se è in «prorogatio»

di Giovanni Iaria

Secondo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 1129 del codice civile, ciascun condòmino può rivolgersi all'autorità giudiziaria chiedendo la revoca dell'incarico dell'amministratore del condominio, tutte le volte che quest'ultimo si rende responsabile di gravi irregolarità nell'esercizio del suo mandato o nel caso in cui non presenti il conto di gestione nei termini di legge.
Una delle tante questioni dibattute all'interno della dottrina e della giurisprudenza, che non ha trovato una soluzione neanche con la riforma del condominio del 2012, è quella relativa all'ammissibilità o meno della revoca giudiziale dell'amministratore di condominio in regime di “prorogatio”.
Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Appello di Bari con il decreto pubblicato il 27 giugno 2019 , sancendo l'ammissibilità della revoca giudiziale dell'amministratore anche se in regime di “prorogatio”.
La vicenda esaminata dalla Corte Territoriale barese trae origine dal reclamo proposto da un condòmino avverso il decreto con il quale il Tribunale di Foggia che, equiparando lo status di amministratore revocato a quello in “prorogatio”, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto condòmino ex art. 64 disposizioni attuazione del codice civile per la revoca giudiziale dell'amministratore in regime di “prorogatio.
La Corte di Appello di Bari, dando atto dell'esistenza di alcune decisioni nella stessa giurisprudenza di merito, secondo le quali la revoca dell'amministratore in “prorogatio” è inammissibile (tra le tante Tribunale di Catania del 10/12/2014), ha accolto il reclamo proposto dal condòmino, dichiarando l'ammissibilità della revoca, ritenendo che in caso contrario verrebbe meno la possibilità di esercitare qualsiasi controllo giudiziale sull'operato dell'amministratore in “prorogatio”, a danno sia delle minoranze dell'assemblea condominiale sia dei singoli condòmini dissenzienti, la cui tutela dovrebbe essere il perno della disciplina legislativa della funzione assembleare.

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