Condominio

Niente ascensore se manca lo studio di fattibilità

di Eugenia Parisi


L'installazione dell'ascensore non può prescindere dall'esame di un progetto di fattibilità
Abbiamo già visto - si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 10 aprile scorso - che procedere all'installazione di un ascensore, in un condominio che, a partire dalla sua edificazione, ne sia privo, può diventare fonte di divergenze fra condomini fino a sfociare in contenzioso giudiziale.
Infatti, in base agli articoli 1120 e 1102 c.c., ogni condomino può servirsi della cosa comune ed apportare le modifiche necessarie per il miglior godimento - come appunto può essere l'innovazione in esame – solamente a condizione che: a) ponga il costo delle opere a suo carico; b) la modificazione non alteri la destinazione d'uso della cosa comune e nel contempo non impedisca agli altri condomini di farne pari uso secondo il loro diritto.
Nel rispetto di dette condizioni, sarà quindi possibile installare nella tromba delle scale dell'edificio un ascensore, anche senza autorizzazione dell'assemblea, viceversa non sarà possibile e, a maggior ragione, dovrà essere dichiarata annullabile la delibera che, in assenza della verifica e del rispetto degli articoli di legge, né avrà illegittimamente autorizzato l'installazione.
Il principio è stato ribadito dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2753/19 depositata lo scorso 20 giugno che è stata chiamata a decidere sulla riforma di una sentenza che, in primo grado, aveva confermato la delibera assembleare autorizzativa dell'innovazione.
Sgomberato facilmente il campo dall'eccezione preliminare sulla carenza d'interesse ad agire proposta dal Condominio, la Corte ha osservato, in primo luogo, l'assoluta fondatezza del motivo d'appello relativo alla circostanza che, nella convocazione dell'assemblea, fosse assente qualsiasi tipo di progetto di fattibilità; contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, infatti, ai fini della validità dell'ordine del giorno, occorre che esso elenchi specificamente tutti gli argomenti da trattare così da consentire a ciascun avente diritto di comprenderne il tenore e l'importanza, sia in relazione all'opportunità di partecipare al consesso, sia per ponderare quale atteggiamento tenere durante lo stesso ( conforme la decisione del Tribunale Milano Sez. XIII^ - sent. 2175/17).
Di conseguenza, l'omessa allegazione all'avviso di convocazione del progetto ha sicuramente compromesso il diritto dell'appellante ad avere una corretta informazione, tenuto conto del fatto che la sua realizzazione avrebbe comportato necessariamente un mutamento della parte comune vano scale; proprio l'assenza di un valido progetto ed il fatto che l'assemblea si sia illegittimamente limitata ad autorizzare l'installazione senza le verifiche del caso, supera e assorbe le ulteriori doglianze circa il contrasto con il dettato regolamentare, la lesione delle norme sulla sicurezza di cui al DM 236/89 ed il mancato abbattimento delle barriere architettoniche.
Vieppiù, nel caso di specie, l'assemblea neppure avrebbe dovuto deliberare nella sua totalità, dovendo trovare applicazione l'art. 1123 terzo comma c.c.ed avendo quindi diritto al voto solo i condomini coinvolti nell'installazione e non tutto lo stabile, come avvenuto.

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