Condominio

Mediazione in corso e assemblea «dimenticata», nessuna sanzione al condominio

di Giovanni Iaria

La mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore per decidere se partecipare o meno al procedimento di mediazione promosso nei confronti del condominio non comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie, né permette di desumere argomenti di prova contraria nei confronti di quest'ultimo. L'omessa convocazione dell'assemblea condominiale, potrebbe far emergere, al più, profili di eventuale responsabilità professionale in capo all'amministratore.
Lo ha sancito il Tribunale di Monza, con la sentenza nr. 1624/2019, pubblicata il 2 luglio 2019, Giudice dott. Nicola Greco , chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione di una delibera assunta dall'assemblea condominiale.
Il condòmino impugnante chiedeva l'annullamento della suddetta delibera e deduceva la violazione, da parte del condominio, dell'articolo 71 quater disposizioni attuazione del codice civile e l'applicazione dell'articolo 8 coma 4 bis, decreto legislativo n. 28/2010, nonché dell'articolo 16, comma 2., c.p.c., non avendo il condominio partecipato al procedimento di mediazione instaurato dallo stesso condòmino. Pertanto, chiedeva la condanna del condominio al pagamento del contributo unificato come previsto dal suddetto articolo 8, comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010, delle spese di assistenza legale stragiudiziale e delle spese del giudizio.
Secondo il condòmino, nel caso di specie era configurabile la “mancata partecipazione senza giustificato motivo”, in quanto l'amministratore del condominio aveva omesso di convocare l'assemblea condominiale per decidere se conferire o meno al suddetto amministratore l'incarico di partecipare al procedimento di mediazione e di conseguenza il condominio doveva essere condannato al pagamento della “sanzione” prevista dall'articolo 8 comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010 e il Giudice doveva desumere, in applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile, argomenti di prova in danno del condominio.
Il Tribunale brianzolo, pur condividendo l'impostazione del condòmino circa la necessità per l'amministratore del condominio di essere autorizzato dall'assemblea condominiale a partecipare al procedimento di mediazione e, se del caso, di ricevere indicazioni circa la posizione da assumere in sede di mediazione, ha rigettato sia la domanda di condanna del condominio al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 4 bis, decreto legislativo n. 28/2010, sia la richiesta di desumere argomenti di prova nei confronti del condominio, rilevando che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, nel caso di specie, non poteva essere imputata al condominio in quanto il comportamento omissivo è stato tenuto dall'amministratore e non dal condominio, essendo quest'ultimo anche con l'entrata in vigore della legge n. 220/2012 (riforma del condominio), privo di personalità giuridica ed essendo l'amministratore il mandatario del condominio e non “un organo di un ente dotato di personalità/soggettività autonoma, al quale imputare in via diretta condotte commissive od omissive poste in essere dal soggetto che riveste la qualifica di organo”.

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