Condominio

Acqua/1. L’Antitrust multa i gestori: coinvolti nella morosità anche i condòmini in regola

di Rosario Dolce

Sanzioni per oltre sei milioni di euro alle Società che hanno in carico la gestione del Servizio Integrato Idrico negli Ambiti Territoriali Ottimali di proprio riferimento, irrogatale per pratiche commerciali aggressive, in violazione del Codice del Consumo, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le motivazioni sono sempre le stesse e riguardano, tra l'altro, casi ed episodi già esaminati dalla giurisprudenza (con esiti, a volte, alterni).
Le condotte, in particolare, censurate da parte dell'Autority – per come si legge nel comunicato stampa appena pubblicato (in https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2019/7/Sanzioni-per-6-milioni-e-800-mila-euro-ad-Acea-Ato5-S.p.A.-%20Abbanoa-S.p.A.-%20e-Publiacqua-S.p.A .) – sono le seguenti. E cioè:
• inadeguata gestione dei reclami degli utenti (risposte tardive o non risolutive) e mancata sospensione delle procedure di riscossione degli importi contestati e di distacco della fornitura (Acea Ato5);
• mancato trattamento delle istanze di prescrizione relative a fatture risalenti a oltre cinque anni dalla data del consumo o mancato riconoscimento della stessa, a causa della non corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione e degli atti interruttivi della stessa, anche in tale caso senza sospensione delle procedure di riscossione e di distacco in pendenza di reclamo (Abbanoa, Acea Ato 5);
• mancata gestione delle istanze di rettifica delle fatture in presenza di perdite idriche occulte – quelle che avvengono a valle del contatore e non sono rilevabili se il gestore non registra e comunica il consumo anomalo, superiore a quello abituale - ovvero applicando criteri stringenti e ostativi ai fini dello storno parziale degli importi fatturati in caso di perdita occulta (c.d. procedura di depenalizzazione), relativi ai canoni di depurazione e fognatura (Abbanoa e Acea Ato 5);
• nella riscossione delle fatture relative ai consumi idrici delle utenze condominiali, indebito condizionamento dei condòmini solventi in presenza di morosità di uno o più condòmini, nonostante l'esistenza di contatori individuali e in presenza di pagamenti parziali delle fatture, con minaccia di riduzione del flusso e quindi di sospensione della fornitura idrica a tutto il condominio (Publiacqua).
Particolare rilievo, non fosse altro perché la questione assume un'importanza strategica nell'ambito condominiale in tema di recupero dei crediti, va assegnato a tale ultima condotta.
Come già precisato da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel documento per la consultazione 603/2017/R/idr, «nel caso delle utenze condominiali, in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra il consumatore finale e il gestore del SII, l'Autorità è orientata a ritenere che l'interlocutore del gestore medesimo sia rappresentato dal condominio ovvero dall'utenza condominiale, (...) rappresentata dall'amministratore di condominio, a cui andranno applicate le procedure in materia di messa in mora e sospensione della fornitura».
La disciplina di quest'ultimo aspetto presenta alcuni profili di criticità nel settore idrico, richiedendo un intervento regolatorio che, da un lato, tuteli anche i soggetti sottesi all'utenza condominiale e, dall'altro, prevenga eventuali comportamenti opportunistici, anche al fine di evitare che tali comportamenti pregiudichino l'efficacia delle politiche di contrasto alla morosità sottese al D.P.C.M. 29 agosto 2016.
Sotto tale ultimo profilo, l'Autorità del settore è stata sempre orientata ad impostare una disciplina della morosità nel caso di utenze aggregate (condominiali) che, in una prima fase, in attesa che possa essere attuata la procedura di disalimentazione selettiva, preveda l'impossibilità per il gestore di rifiutare i pagamenti parziali e, di conseguenza, il divieto per quest'ultimo di limitare/sospendere ovvero disattivare la fornitura all'intero condominio nel caso in cui tali pagamenti: “i) siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione, ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto”.
Al fine di evitare comportamenti opportunistici, comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario della gestione in coerenza con il dettato della normativa primaria di riferimento (cfr, articolo 61 della legge 221/2015), è stata altresì prospettata la contestuale introduzione della facoltà per il gestore di procedere alla limitazione o alla disattivazione della fornitura idrica nel caso in cui il condominio non provveda ad effettuare il saldo del dovuto entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale.
L'Autorità, in questo caso, ritiene che la soluzione possa essere idonea a garantire un bilanciamento tra gli interessi dei singoli condòmini solventi a non essere destinatari di richieste immediate da parte del gestore di saldare oneri derivanti dal consumo di altri soggetti morosi ed il diritto del gestore ad ottenere il pagamento del dovuto entro un congruo termine.
Nondimeno, la condotta posta in essere da parte di Pubbliacqua è stata valutata dall'Antitrust come “aggressiva”: quindi non sussumibile nei margini delineati sopra, in aperta violazione con gli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo (a mente del quale: «È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso»)
L'indebito condizionamento dei condòmini consumatori si sarebbe manifestato – per come si apprende dagli atti istruttori ivi menzionati - sia, nella fase preliminare, attraverso lo svolgimento di un'attività cosiddetta di “cassettinaggio”, con cui si preannunciava l'intestazione del servizio a tutti i condòmini (attraverso un avviso informale lasciato nelle buche delle lettere), sia nelle successive fasi di recupero del credito, quali la riduzione del flusso e fino alla sospensione della fornitura idrica al condominio.
Sotto tale ultimo aspetto, l'Antitrust ha valutato negativamente la condotta del Gestore con riferimento al mancato adeguamento del proprio regolamento di servizio al rispetto alle previsioni contenute nella legge 220 del 2012 e alla disposizione, in particolare, che ha modificato l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile (laddove stabilisce il beneficium excussionis a favore dei condòmini solventi, prevedendo che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini).
Quindi – così chiosa il provvedimento in commento – «Anche a voler ritenere, ciò che non è, che tale disciplina riguardi solo la fase giudiziale, è chiaro che la ratio sottesa alla norma in riferimento altro non possa essere che a favore dei condòmini solventi nel senso di evitare anche il danno (nel caso di specie, l'interruzione della fornitura idrica) che inevitabilmente dovrebbero sopportare, nel corso della fase che precede l'azione giudiziale, coloro che, normalmente, adempiono alle proprie obbligazioni e che la legge ha inteso chiaramente preservare».
Sulla base di tali elementi, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha determinato l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Publiacqua S.p.A. nella misura di 2.000.000 € (due milioni di euro).

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