Condominio

Amministratore di fatto responsabile per la sicurezza nell’appalto in condominio

di Giulio Benedetti

L'amministratore, per l'art. 1130 c.c., deve eseguire le deliberazioni assembleari in materia di lavori straordinari, disciplinare le cose comuni per assicurare a tutti i condòmini il loro migliore e sicuro godimento , riscuotere i relativi contributi. Nelle trattative relative ai contratti di appalto condominiali l'amministratore, in via preliminare, non deve trascurare l'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, che obbliga il committente a verificare l'idoneità tecnica professionale dell'appaltatore, ed ad acquisirne la relativa visura camerale e il Durc.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29068/2019) afferma che l'affidamento di un contratto di appalto ad un'impresa priva dei predetti requisiti è fonte di responsabilità penale per l'appaltante. Si noti che la sentenza della Corte di Cassazione chiama il ricorrente “capo fabbricato”, nome che evoca le antiche attribuzioni degli anni Trenta, in quanto lo stesso nella gestione dei conti si avvaleva di un commercialista , tuttavia la sua responsabilità penale veniva ugualmente affermata poiché lo stesso gestiva di fatto il condominio ed esplicava le stesse mansioni di un vero amministratore.
La sentenza ha respinto il ricorso di un amministratore condominiale “di fatto” contro la sua condanna per omicidio colposo di un appaltatore il quale decedeva, per la caduta da un ponteggio montato per il rifacimento della facciata , dal secondo o terzo piano dell'edificio condominiale. All'amministratore era stata contestata la violazione della normativa di sicurezza per non avere verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice. Il ricorrente contestava di avere conferito l'incarico professionale, ma a diversa conclusione perveniva la Corte di Cassazione che valorizzava quanto affermato dal giudice di appello, per cui il preventivo del contratto di appalto era stato approvato dall'assemblea condominiale e l'amministratore ne aveva curato l'esecuzione e aveva richiesto il pagamento degli oneri ai condòmini. Inoltre la responsabilità dell'amministratore era stata ravvisata nella sua posizione di committente il quale aveva causato l'evento per colpa “in eligendo ed in vigilando” (cioè nella scelta dell’impresa e nei controlli sul suo operato).
A tal proposito vale notare che l'amministratore ha violato sia l'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, poiché ha affidato ad un'impresa non qualificata e non professionale l'esecuzione di un contratto di appalto assai rischioso, per l'esecuzione di lavori in alta quota e per il montaggio di un ponteggio, ma anche l'art. 40, capoverso, c.p. per non avere impedito l'evento a causa della mancata vigilanza dell'esecuzione dei lavori.
Per l'inosservanza delle norme di sicurezza l'amministratore , in qualità di committente dei lavori, è responsabile dell'infortunio e non può avvalersi della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 93 del d.lgs. n. 81/2008, per cui il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
La Corte di Cassazione , ribadendo quanto affermato dal giudice di appello, ha ritenuto debitamente approvato e sottoscritto il contratto di appalto sulla base dei seguenti elementi:
1. per l‘art. 1350 c.c. non è necessaria la forma scritta per la conclusione del contratto di appalto, la cui esistenza può essere indiziariamente desunta dalla dicitura “approvato “ sulla proposta contrattuale , la quale depone per la sua accettazione da parte del condominio;
2. l'avvenuta installazione del ponteggio sulla facciata dell'immobile, unita alle deposizioni dei condòmini , i quali spiegavano le ragioni della scelta dell'impresa appaltatrice e l'avallo a tale attività compiuta dall'amministratore il quale aveva assistito al montaggio del ponteggio;
3. infine l'amministratore si era attivato a fare predisporre le ricevute di versamento dovute dai condòmini per le quote del prezzo gravanti su ciascuno degli stessi.
Nel caso trattato, sotto il profilo civilistico, ricorre il disposto dell'art. 2049 c.c per cui l‘amministratore è responsabile dei danni arrecati dal fatto illecito del suo incaricato che svolga un'attività per conto del condominio. Da tale assunto deriva la necessità dell'amministratore condominiale di essere adeguatamente preparato e formato anche nella conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro, poiché in tale ambito l'ignoranza della legge penale sicuramente non scusa , come affermato dall'art. 5 del c.p..

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