Condominio

Sul bilancio contestato le testimonianze vanno riproposte al secondo grado di giudizio

di Valeria Sibilio


Il bilancio consuntivo delle spese condominiali: gioia e dolore dei condòmini chiamati in assemblea a verificare la gestione delle cose comuni e la ripartizione dei costi tra tutti loro. Ma cosa succede se si contesta una di queste delibere? Una risposta ci perviene dalla sentenza 110 del 2019 della Corte d'Appello di Campobasso , originata da quella del Tribunale di Isernia che aveva rigettato la domanda, proposta da una condòmina di dichiarazione di nullità o, in via subordinata, di annullamento, della delibera adottata dall'assemblea del Condominio con cui erano stati approvati il rendiconto consuntivo delle spese dell'esercizio 2010-2011 e il preventivo relativo all'esercizio 2011-2012 con il voto contrario di cinque condòmini.
La stessa proponeva appello contro tale sentenza, chiedendone la riforma e l'ammissione di una prova testimoniale rigettata in primo grado. Il Condominio si costituiva in giudizio chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ed il suo rigetto. Con ordinanza del 20.7.2018 venivano rigettate la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e quella di prova testimoniale.
La Corte ha ritenuto l'appello parzialmente fondato e ritenuto disatteso il secondo motivo di ricorso nel quale si lamentava la mancata ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado e l'errore, secondo l'appellante, del primo giudice nel ritenere i testimoni indicati incapaci a testimoniare in quanto condomini. La prova testimoniale, rigettata in primo grado, doveva considerarsi implicitamente rinunciata in conseguenza della sua mancata riproposizione successiva. Le istanze istruttorie non riproposte al momento della precisazione delle conclusioni, non possono proporsi in appello. La Corte ha anche evidenziato come l'onere di reiterazione si può considerare assolto solo con una specifica riproposizione delle istanze istruttorie e non con il richiamo generico al contenuto dei precedenti scritti difensivi.
Infondato anche il primo motivo, con cui l'appellante lamentava l'errata valutazione da parte del tribunale in ordine alla mancata messa a disposizione, del condòmino richiedente, della documentazione giustificativa delle spese sostenute, poste a base del consuntivo di gestione, nonché l'errata valutazione delle prove acquisite. Il condòmino sosteneva di aver chiesto informalmente all'amministratore, prima della data fissata per l'approvazione del consuntivo, di fornire i documenti giustificativi delle spese sostenute. Per cui, sarebbe frutto di errore l'argomentazione del primo giudice, secondo cui, una volta approvato il bilancio consuntivo dall'assemblea, il condòmino non avrebbe il potere di contestare i conti e di rimettere in discussione quanto deciso dalla maggioranza. Deve disattendersi la prospettazione dell'appellante, secondo cui la documentazione in atti dimostrerebbe che egli aveva fatto richiesta di accesso alla documentazione giustificativa delle spese prima dell'assemblea del 24 giugno 2011, in quanto non sussiste alcun riferimento a una richiesta informale di accesso a tale documentazione. Ma l’unica richiesta del condòmino è quella del 25 luglio 2011, successiva di un mese all'assemblea condominiale. Anche quella che l'appellante indica come ammissione dell'inesistenza dei documenti giustificativi delle spese, perché non ancora trasmessi dalle ditte esecutrici dei lavori, non rileva come dimostrazione di una richiesta di consultazione di tali documenti precedente la delibera o in sede di assemblea. Anche ammettendo che le fatture, a cui l'amministratore si riferiva, fossero relative alle spese riportate nel consuntivo, anziché a quelle del preventivo, la loro inesistenza non stava necessariamente a indicare la mancanza di altri documenti giustificativi delle spese.
Non si sono potuti ricavare elementi di conferma della prospettazione dell'appellante neanche dalla missiva del 9 luglio 2011 con cui altri condòmini lamentavano il mancato inserimento nel verbale dell'assemblea di alcune richieste, in quanto l'appellante avrebbe chiesto soltanto di ottenere chiarimenti che valessero a giustificare l'ammontare delle spese, ritenuto eccessivo.
La Corte ha ritenuto, invece, fondato il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in misura pari a euro 7.254,00 oltre accessori, mediante applicazione della tariffa per le cause di valore indeterminabile, espressamente richiamate dal giudice di primo grado. Deduceva che il valore delle cause di impugnativa di delibera condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione della spesa tra i condòmini è determinato dall'importo della spesa posto a carico del condòmino. L'appellante evidenziava di aver indicato, ai fini del contributo unificato, il valore della causa in euro 1.757,06, corrispondente alla quota condominiale posta a carico sulla base del rendiconto impugnato e prodotto in atti. L'applicazione dei parametri in relazione a tale importo avrebbe dovuto determinare la quantificazione delle spese in euro 870,00 oltre accessori, dovendo escludersi la fase istruttoria, che non aveva avuto luogo. In ordine alla determinazione del valore di questo tipo di controversia, si sono formati due orientamenti interpretativi: il primo ritiene debba prendersi in considerazione il valore dell'intera spesa deliberata dall'assemblea in quanto il condòmino agisce per sentire dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto della invalidità della delibera, che viene quindi contestata nella sua globalità; il secondo ritiene che anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea. Il secondo orientamento è da preferire, sia perché consolidata, a differenza della prima, da pronunce successive conformi, sia perché più rispondente all'esigenza, che presiede alla materia della liquidazione delle spese giudiziali, di dare rilievo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, che prevale su quello presunto a norma del codice di procedura civile o in base alla legislazione speciale. Determinato, quindi, il valore effettivo della controversia in euro 1.757,06, vanno applicate le tariffe per i giudizi di cognizione dinanzi al tribunale di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00. Tenuto conto della natura delle questioni giuridiche, la liquidazione delle spese per il giudizio di primo grado deve attestarsi sui valori medi: euro 405,00 per fase di studio, euro 405,00 per fase introduttiva, euro 810,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 810,00 per fase decisionale, per complessivi euro 2.430,00.
La Corte d'appello di Campobasso ha, perciò, accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato le spese giudiziali del primo grado in euro 2.430,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

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