Condominio

Portiere in ferie senza cumulare più anni

di Vincenzo Di Domenico

Se si parte per l’agognato periodo di ferie si deve anche rientrare. Il portiere dovrebbe avere comunicato con tre mesi di anticipo il periodo durante il quale si assenta dal lavoro; oppure sarà stato l’amministratore a comunicarglielo entro i tre mesi prima, come da Ccnl per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati. Ma cosa succede se qualcosa va storto e il dipendente non si presenta sul posto di lavoro entro la data prestabilita per il rientro? Esaminiamo alcuni casi frequenti.

Malati in vacanza

Il portiere si reca in vacanza all’estero e si ammala poco prima del ritorno: la sopravvenuta malattia produrrà la sospensione o interruzione del periodo di ferie e il lavoratore avrà diritto all’indennità di malattia, ritardando la data di ritorno fino alla guarigione (Cassazione, sentenza 284/2017). Sarà però onere del dipendente avvisare subito l’amministratore e inviare entro tre giorni il certificato medico con diagnosi alla Cassa Portieri, per l’erogazione dell’indennità. La Cassa Portieri accetta certificati in inglese ma nel caso di altre lingue potrebbe rendersi necessario il certificato tradotto.

Gli altri casi

Se ad ammalarsi durante le ferie non è il portiere (quindi il lavoratore inquadrato alla lettera A), ma il pulitore (lettera B), l’Ente di competenza per l’indennità di malattia è l’Inps. In tal caso, se l’evento insorge in un Paese dell’Unione Europea oppure in un Paese extra UE ma con cui l’Italia ha stretto un accordo, verrà applicata la legislazione del Paese d’origine, quindi il lavoratore dovrà rivolgersi al medico o ad un ospedale del luogo in cui sta soggiornando e farsi rilasciare il certificato medico con prognosi da inviare all’amministratore e il certificato medico con diagnosi da inviare all’Inps. Nel caso invece di malattia insorta in un paese extra Ue con cui l’Italia non abbia stipulato alcuna convenzione si dovrà inviare il certificato medico originale all’amministratore e all’Inps, avvisando che intanto si sta provvedendo a farlo tradurre da traduttore abilitato e a legalizzarlo presso il consolato. Attenzione: la traduzione dovrà essere «descrittiva».

Altra situazione: il lavoratore ha prenotato la vacanza all’estero ma si è ammalato prima della partenza. Potrà partire comunque ma sarà sua premura avvisare l’Inps, che effettuerà una valutazione medico legale, anche con visita, per verificare che non vi siano rischi di aggravamento dopo lo spostamento. Il dipendente dovrà anche comunicare l’indirizzo estero, per consentire eventuali visite di controllo durante il periodo di malattia.

E se ad ammalarsi durate il viaggio all’estero fossero la moglie o il figlio del portiere? Si tratterebbe di una causa di forza maggiore: il dipendente dovrà fornire tutta la documentazione atta a dimostrare l’impedimento, onde evitare sanzioni disciplinari.

Il volo aereo è stato cancellato? Il datore di lavoro potrebbe contestare al portiere di aver prenotato il volo a ridosso del rientro, correndo volontariamente il rischio di imprevisti. Il risultato potrebbe essere una assenza non pagata e/o un provvedimento disciplinare quale il rimprovero verbale o scritto, fino alla multa.

Accumulare le ferie

Cosa si dovrà rispondere, invece, al portiere straniero che chiede di poter accumulare le ferie dell’anno in corso, per poterle aggiungere a quelle dell’anno successivo e soggiornare così per un periodo più lungo nel proprio Paese di origine? Tale possibilità non è prevista a livello normativo; le ferie vanno godute nell’anno (per i portieri va escluso il periodo dal 1 luglio al 31 agosto, salvo condizioni concesse dal condominio e fatta eccezione per la provincia di Milano).

Poniamo, infine, il caso di un portiere che nella data prevista per il ritorno e nei giorni successivi non si presenti sul posto di lavoro, senza dare notizia alcuna. Appurato che alla persona non sia accaduto nulla di grave, trascorsi più di tre giorni di assenza ingiustificata, sarà possibile procedere con il licenziamento per giusta causa (Cassazione, sentenza 12205/2016).

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