Condominio

L’ascensore non può togliere aria e luce

di Paolo Accoti

È nulla la delibera relativa all’installazione di un ascensore nelle immediate vicinanze della finestra di un condomino. Lo afferma il Tribunale di Milano nella sentenza 6073 del 21 giugno (giudice Marco Manunta).

In particolare, è stata ritenuta nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva deliberato l’installazione di un ascensore esterno, a breve distanza dalle finestre dell’appartamento di un condomino, tanto da limitare la diffusione di aria e luce all’interno della unità immobiliare.

La condòmina proprietaria aveva chiesto quindi l’anullamento della delibera e il condominio aveva replicato che, a fronte del modesto «sacrificio» imposto all’attrice, tutto il condominio «composto da persone in età avanzata e con problemi motori» avrebbe tratto un sicuro beneficio.

All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale lombardo evidenzia che, così come confermato dalla Ctu «l’impianto progettato e deliberato sarebbe posto a distanza di mt. 1,50 dalle due finestre di bagno e cucina, nonché di mt. 2,80 da quella della camera», che, pertanto, «anche a prescindere dall’applicabilità delle distanze legali (mt. 3 previsti dall’art. 907 c.c.) in ambito condominiale, appare evidente che la realizzazione dell’impianto limiterebbe fortemente il godimento del cavedio comune in danno della condòmina …, in particolare, con riguardo all’afflusso di aria e luce (funzione precipua del cortile) e con un evidente decremento di valore dell’immobile». Inoltre, continua il Tribunale, «quanto alla lesione dei diritti individuali con riferimento alla riduzione di valore della singola unità abitativa in conseguenza dell’installazione di ascensore, l’indirizzo è stato ribadito dalla stessa Corte nella sentenza n. 24760/2013».

In definitiva, posto che «non è risultata possibile e praticabile la realizzazione dell’impianto in una diversa posizione e non si è potuti giungere ad una soluzione condivisa, … deve essere accertata la nullità delle due delibere impugnate», con condanna del condominio a rimborsare alla condòmina anche le spese della lite.

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