Ripartizione spese, il lastrico solare non è il giardino sopra i box: le regole sono diverse
Quanto disposto ex art. 1126 c.c., che nel declinare l'art. 1123, comma 2, c.c. ripartisce le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo ad alcuno dei condomini nella misura di un terzo a carico di questo e di due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio, non può ritenersi applicabile agli interventi da effettuarsi rispettivamente al livello dei giardini ed all'intercapedine sottostante, in quanto il suddetto articolo “si riferisce solo a quelle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità della costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore” (Cass. civ., Sez. II, 04-06-2001, n. 7472). Pertanto, mentre le spese inerenti alle opere da effettuare sui giardini e sulle terrazze ad uso esclusivo graveranno sui rispettivi proprietari, quelle inerenti l'intercapedine condominiale, in quanto parte comune (Cass. civ. Sez. II Ord., 25-09-2018, n. 22720) dovranno essere ripartite ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., fra tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà. Tuttavia, è bene precisare che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, c.c., che le spese saranno a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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