Condominio

Parcheggio in cortile lecito se non lo impedisce agli altri

di Selene Pascasi

Sì all'uso della cosa comune da parte del singolo, purché non ne impedisca la pari fruizione agli altri o non ne alteri la destinazione mutandone funzione o deteriorandola. Via libera, quindi, agli utilizzi che, seppure più intensi, particolari o diversi rispetto alla normale funzione del bene, non comprimano o ledano i diritti dei comproprietari.
A ricordarlo è il Tribunale di Catania con sentenza n. 1411 del 4 aprile 2019 . È una condomina ad accendere la lite chiamando in causa uno dei condòmini del suo stabile. L'uomo, spiega al giudice, rimuovendo un'aiola dalla corte antistante il palazzo e sostituendola con una scivola in cemento, aveva creato un'area di sosta (dove era solito posteggiare) proprio a ridosso dell'entrata alla sua rimessa e, precisamente, all'angolo della comproprietà. In quel modo, però, non solo interferiva con le manovre ma violava anche il suo diritto di comproprietà sul cortile, destinato in parte a giardino ed in parte ad accesso box.
Pronta la difesa di controparte: usare quello spazio per la sosta o il parcheggio, non era vietato dalla legge. E comunque, a trarne vantaggio era stata soprattutto la signora. Tesi accolta dal Tribunale che boccia la domanda dell'attrice. Risolutivo, premette, è l'articolo 1102 del Codice civile per il quale ogni partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che «non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». Se, quindi, i divieti sono due, anche violarne uno sarà condizione sufficiente a far scattare la condotta illegittima. Peraltro, vi sarà un mutamento di funzione del bene anche con il suo «scadimento in uno stato deteriore».
Tuttavia, nella vicenda, dalle testimonianze rese e dai carteggi acquisiti non era emersa alcuna prova né della denunciata variazione di destinazione del cortile né del presunto impedimento arrecato ai diritti altrui. E una consolidata giurisprudenza ritiene lecito sia l'uso del bene condominiale da parte del singolo (anche se con modalità particolari e diverse rispetto alla normale destinazione) sia l'uso più intenso che, è ovvio, non pregiudichi il rapporto di equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari (Cassazione 5753/2007).
Paletti che, qualora rispettati, consentiranno al condomino persino di imporre un vero e proprio peso sui beni comuni a vantaggio di un solo appartamento o piano (Cassazione 15379/2005). Dovevano ritenersi legittime, pertanto, le opere realizzate dal convenuto che il Tribunale, rigettando le domande formulate dalla comproprietaria del cortile, indirettamente “convalida”.

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