Condominio

Invalida la mediazione condominiale priva della dichiarazione di conformità

di Luana Tagliolini

È invalida e inefficace la negoziazione assistita priva della dichiarazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (Tribunale di Roma, sentenza n. 12727/2019).
Un condominio proponeva opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice procedura civile ed agli atti esecutivi ex articolo 617 codice procedura civile avverso un atto di precetto notificato al condominio in virtù di un titolo esecutivo costituito da un accordo concluso a seguito di negoziazione assistita con il quale si intimava all'Ente il pagamento di una determinata somma.
Tra i motivi della opposizione, il condominio affermava di non aver mai sottoscritto l'accordo, di non aver riconosciuto il debito, di non essersi contrattualmente impegnato con l'opposto ed inoltre che l'accordo notificato non costituiva titolo esecutivo in quanto redatto in violazione di legge ex articolo 5 D.L. 132/2014 convertito in L. 162 /2014 ovvero senza la necessaria dichiarazione, da parte degli avvocati, della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Aspetto quest'ultimo che per l'opponente determinava l'inesistenza del diritto di controparte a procedere nell’esecuzione in mancanza dell'efficacia esecutiva nel senso che il titolo posto alla base dell'atto di precetto notificato al Condominio e da quest'ultimo opposto, sarebbe stato privo di esecutorietà.
L'opposto sosteneva, invece, che l'accordo raggiunto costituiva titolo esecutivo e che la dichiarazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico fosse solo una regolarità formale.
Tale posizione non è stata condivisa dal Tribunale che accoglieva l'opposizione all'esecuzione.
La negoziazione assistita è stata introdotta dal legislatore con lo scopo di incentivare strumenti alternativi alla giurisdizione in grado di produrre gli stessi risultati di quelli derivanti dal giudice.
Il legislatore ha voluto favorire la formazione di titoli esecutivi di origine negoziale ritenendo però necessario che gli avvocati non solo autentichino la sottoscrizione delle parti ma attestino la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Essi cioè devono attestare di avere compiuto un positivo “vaglio di legalità sostanziale” rispetto ai parametri.
Diversamente il negozio potrebbe assurgere a titolo esecutivo solo ove sottoscritto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Nella fattispecie in esame, per il Tribunale l'accordo di negoziazione assistita concluso tra le parti e trascritto nell'atto di precetto opposto non integrava gli estremi del titolo esecutivo così come prescritto dall'articolo 5 comma 2 del DL 132/2014 citato mancando l'esplicita certificazione e della conformità dello stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico da parte degli avvocati. Per tale ragione accoglieva l'opposizione del condominio e, per l'effetto, dichiarava l'inesistenza o comunque l'invalidità e l'inefficacia del precetto notificato al condominio.

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