Condominio

Così si avvia lo scioglimento del supercondominio

di Cesarina Vittoria Vegni

L'articolo 61 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che se un condominio è costituito da un edificio o un gruppo di edifici che si possono dividere in edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea di tutti i comproprietari, con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell'edificio, oppure disposta dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte di edificio della quale si chiede la separazione. Posto ciò, si ritiene che sia possibile la costituzione di due condomini, come descritti in quesito, con un proprio amministratore e regolamento. Per quanto concerne la costituzione di un supercondominio fra i due nuovi condomìni sarà necessario verificare se sussistano e quali siano le parti e gli impianti in comune fra gli stessi.

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