Condominio

Nomina dell’amministratore senza preventivo: si può?

di Anna Nicola

Il Tribunale di Udine, con la decisione inedita del 12 novembre 2018 ha affermato che «la delibera con cui l'assemblea condominiale dispone la nomina o il rinnovo dell'incarico all'amministratore è nulla ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. ove il verbale dell'assemblea non contenga l'indicazione specifica del compenso spettante all'amministratore per l'attività che egli è incaricato di svolgere».
La vertenza concerne una deliberazione del 2016 dove tra le altre cose l'assemblea aveva approvato il consuntivo 2015 e il preventivo 2016 nonché confermato l'amministratore in carica
Il condomino ricorrente ha evidenziato l'invalidità della decisione condominiale alla luce del fatto che l'art. 1129, al comma 14 c.c., dispone che «L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta mentre nel caso di specie non vi era stata alcuna allegazione del preventivo di spesa né all'avviso di convocazione né al verbale assembleare».
Il tribunale decide nel senso dell'accoglimento de richieste dell'attore con alcuni distinguo
In merito alla conferma dell'amministratore per l'esercizio 2015 afferma che «La contestazione attorea non può essere accolta in mancanza dell'impugnazione, in questa sede, della delibera del 3.3.2015 ex art. 1129, comma 14 c.c. per la mancanza di indicazione analitica da parte dell'amministratore del proprio compenso per l'attività da svolgersi.
Nella fattispecie in esame non può trovare ingresso l'intervento ufficioso del Giudice in quanto l'attore non ha dimesso la delibera del 3.3.2015 né ha fornito elementi idonei a consentire una pronuncia di nullità…».
Come affermato da altra autorità giudiziaria, <<Tale norma (leggasi l'art. 1129 c.c.), che mira a garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato, si applica sia nel caso di prima nomina dell'amministratore che nel caso delle successive riconferme>> (Trib. Milano, 5 aprile 2016).
Non così per la successiva nomina in relazione all'anno 2016
Ed infatti <<Nella fattispecie in esame dal verbale d'assemblea del 31.3.2016 non vi è alcun cenno al compenso richiesto dall'Amministratore per l'attività da svolgere, né alcun generico riferimento (che non sarebbe stato comunque sufficiente) alle condizioni economiche esposte per il passato>>
Da ciò deriva che la delibera impugnata è affetta da nullità.
La conclusione è che <<la delibera di approvazione del bilancio consuntivo del 2016 non può considerarsi di per sé idonea a sostituire la delibera impugnata, occorrendo una nuova delibera di conferma dell'amministratore previa indicazione del compenso da quest'ultimo richiesto; ma ciò non è avvenuto>>.
Questo stesso principio porta le sue conseguenze anche al tema relativo al preventivo 2016: stante la nullità della delibera di conferma dell'amministratore <<ne consegue la nullità anche della delibera di approvazione del bilancio preventivo 2016 nella parte in cui ha riconosciuto un compenso all'amministratore>>.
Ciò è in quanto <<la nullità della nomina dell'amministratore ha, quale conseguenza, quella di non riconoscergli il compenso per la gestione per la quale è stato nominato e, quindi, per l'anno 2016>>.
Il principio di diritto che ne consegue è quindi il seguente: <<E' nulla per violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c. la delibera di conferma dell'amministratore condominiale che sia priva di qualsiasi riferimento al preventivo di spesa, e ciò pure nell'ipotesi in cui il compenso rimanga invariato rispetto alla precedente annualità>>.

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