L'esperto rispondeCondominio

Nuovo tetto sul lastrico solare esclusivo, tutti pagano le spese di manutenzione

di Raffaele Cusmai (Condominio24)

La domanda

Un condomino, su di un lastrico solare di sua proprietà realizza una tettoia chiusa (tutto in regola, ovviamente) che copriva un lastrico solare che precedentemente forniva copertura al condominio. Ora, in caso di manutenzione-riparazione del lastrico solare il condominio è chiamato a contribuire alla spesa (2-3) e questo è normale; adesso, il lastrico solare è coperto dalla nuova struttura (privata), quindi immagino che la protezione del condominio non sia più offerta dal lastrico solare ma da questa struttura. Vorrei sapere, in qualità di amministratore:
1) Il condominio deve contribuire alle spese di entrambi?
2) Il condominio deve contribuire alle spese della struttura?
3) Il condominio deve contribuire alla spesa del solo lastrico?

Il principio contenuto nell'art. 1123, comma 2, c.c., secondo il quale, le spese di manutenzione di beni comuni destinati a servire i condomini in misura differente devono essere ripartite in proporzione all'uso che ciascun condomino può farne, trova sua applicazione particolare ex art. 1126 c.c. In base al suddetto articolo, qualora il lastrico solare sia di proprietà esclusiva di un condomino, viene derogato il criterio legale (proporzionale ai millesimi di proprietà) di ripartizione delle spese in condominio, ponendole per un terzo in capo al condomino esclusivista e per i restanti 2/3 al condominio. La ragione di tale norma risiede nella funzione primaria, che esso assolve, di proteggere l'edificio dagli agenti atmosferici. Qualora il proprietario esclusivo eserciti il diritto di sopraelevazione sancito ex art. 1127 c.c. e ciò comporti lo spostamento verso l'alto della copertura dell'edificio, costui acquisirà il diritto di uso e godimento delle parti comuni mentre gli altri condomini parteciperanno alla comproprietà di quelle parti della sopraelevazione che diverranno di uso comune. Pertanto, si può ragionevolmente concludere che, mentre le spese di manutenzione del lastrico, ora solaio a divisione dei due piani, saranno ripartite ex art. 1125 c.c. fra i proprietari dei piani da questo divisi, quelle relative al “nuovo” tetto, parte comune ex art. 1117 c.c., saranno divise fra i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà ex art. 1123 c.c., non potendo trovare “applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso” (Cass. civ. Sez. II Sent., 22/12/2014, n. 27154).

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