Danni causati dal condominio e riparati in economia. Come documentarli per il rimborso?
In tema di condominio di edifici, qualora il proprietario esclusivo dell'immobile, situato nella proiezione verticale di un box auto, sia responsabile di danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sua proprietà al suddetto garage sottostante e tale responsabilità abbia natura di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., le conseguenze del fatto illecito devono essere regolate esclusivamente ex art. 2056 c.c., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni a loro (cfr. Cass. civ. Sez II, 22.07.2002, n. 10686). Nel caso di specie essendo intervenuta una polizza assicurativa, il cui rimborso risulta al netto di una franchigia, al condomino danneggiato spetta il rimborso di quanto erogato dall'assicurazione a conclusione del procedimento avviato dalla denuncia di sinistro dell'amministratore. L'esistenza di una franchigia – ossia di un'aliquota esclusa dall'indennizzo – non fa venire meno il dovere da parte del custode del bene di risarcire al danneggiato l'intero pregiudizio subito. Di conseguenza sarà il proprietario dell'immobile sovrastante il box a dover rispondere del pagamento della franchigia.