Condominio

Cambia l’amministratore? Il processo non si ferma

di Rosario Dolce

Cambiare amministratore, in pendenza di una causa giudiziale, non comporta l'interruzione del processo. In estrema sintesi ciò è quanto afferma il Tribunale di Bari, con la Sentenza 1524 pubblicata in data 19.04.2019.
Il caso da cui prende spunto la disamina giudiziale è un'eccezione di parte, con la quale l'attore deducendo la sostituzione dell'amministratore con altro professionista, in pendenza della controversia giudiziaria– instaurata a norma dell'articolo 1137 codice civile (impugnazione delibera assembleare) –, domandava l'interruzione del procedimento giudiziario.
L'eccezione formulata non è stata, tuttavia, ritenuta fondata.
È stato opposto che i “rappresentanti legali” la cui morte - per il disposto degli articoli 299 e 300 codice di procedura civile - è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti datati di una propria autonoma soggettività (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 15735 del 13 agosto 2004).
Infatti gli amministratori o i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica (a cui il giudice evidentemente equipara il “condominio negli edifici”) sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e specularmente alla disciplina legale del rapporto che li lega a questo.
La conclusione tratta è quella per cui è stata ritenuta priva di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza del condominio, analogamente a quanto avviene nelle società sia nel caso di cambiamento della persona fisica dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza n. 8584 del 20 ottobre 1994).
Quindi l'estinzione del mandato, se fa venir meno la legittimazione secondaria del mandatario rappresentante, non incide sulla posizione della parte nel processo, la quale continua ad essere costituita sulla validità ed efficacia della procura “ad litem” originariamente conferita al difensore dal mandatario.

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