Condominio

Ricevimento sempre dato per avvenuto

di Anna Nicola

Può accadere che il portiere ritiri la posta straordinaria senza aver ricevuto alcuna delega. Il postino, però, non è tenuto né a domandare né a prendere visione della delega, in quanto si applica il principio dell’affidamento: si presume che il portiere dello stabile sia delegato al ritiro della corrispondenza. Lo stesso vale per l’ufficiale giudiziario, per il quale opera la “presunzione” di legge che il soggetto qualificatosi come portiere sia addetto alla ricezione degli atti (Cassazione, sentenza 6602/1999).

Infatti, «nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario (...)» (Cassazione, ordinanza 28902/2017).
Il portiere senza delega si assume quindi la responsabilità diretta nei confronti dell’inquilino/proprietario e non una responsabilità verso il condominio, il quale rimane terzo rispetto al rapporto condomino-portiere.
In ogni caso, gli effetti giuridici dell’atto che il portiere ha ritirato senza delega si producono in capo al destinatario della comunicazione.
Inoltre, anche se il portiere dimentica di comunicare una notifica al destinatario, questa si considera andata a buon fine ed esplica i suoi effetti a prescindere dalla sua effettiva conoscibilità. L’omessa consegna da parte del portiere non integra neppure il caso fortuito e l’atto produce i suoi effetti (Cassazione, sentenza 942/2017).

Quindi, chi non vuole che il portiere ritiri la propria corrispondenza straordinaria farebbe meglio a diffidarlo formalmente.

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