Condominio

Nell’ordine del giorno dell’assemblea non servono i dettagli

di Selene Pascasi

È valido l'avviso di convocazione che informi i condòmini del contenuto degli argomenti che saranno discussi in assemblea, anche se non li descriva nei minimi particolari. Semmai, sarà onere di chi sia interessato a documentarsi meglio prima della riunione, visionare o estrarre copia dei carteggi sui quali si imbastirà la discussione.
Lo scrive la Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1251 del 6 marzo 2019 (relatore dott.ssa Onorato) .
Pomo della discordia, la delibera emessa all'esito di una riunione – inerente, tra l'altro, la situazione bancaria del condominio –svoltasi senza aver invitato un inquilino nonostante l'ammanco di quote condominiali fosse un tema che lo riguardasse. Ancora, si lamenta l'irregolarità di alcune deleghe e l'incompletezza dell'ordine del giorno.
Tesi respinta dal tribunale: nessuno di quegli argomenti necessitava della partecipazione dei conduttori (spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria) e, comunque, le deleghe e l'ordine del giorno erano in regola. Una pronuncia contro la quale arriva l'appello con cui, sostanzialmente, si evidenzia l'incompletezza della convocazione perché priva di dettagli importanti.
Tentativo inutile. La Corte di secondo grado boccia il ricorso. È vero, premette, che la scarsa chiarezza richiamata nell'impugnazione – spiega il collegio napoletano – costituiva un argomento di notevole importanza per tutti i condòmini, proprietari e conduttori, tanto da generare la nullità e/o annullabilità della delibera eventualmente emessa “a sorpresa”. Tuttavia, parte appellante aveva dimostrato di conoscere fin dal principio il tema del confronto, peraltro riportato nell'atto di citazione.
In ogni modo, proseguono i giudici, anche a voler approfondire il merito della censura, il rilievo è totalmente infondato considerato che – come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione (sentenza n. 15587/2018) – perché sia rispettato il diritto dei condomini alla partecipazione informata in assemblea, è sufficiente che nell'avviso di convocazione si indichino gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini basilari intesi come informazioni minime strumentali a comprendere il perno della discussione.
L'obbligo di preventiva informazione dei condòmini sul contenuto dei temi che saranno messi “sul tavolo” durante la riunione, infatti, vista la finalità di consentire ai convocati di parteciparvi consapevolmente, non esigerà una relazione preventiva analitica e minuziosa. In altre parole, per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza richiesti e soddisfare il diritto d'informazione dei partecipanti basterà indicare la materia di dibattito, spettando al singolo che voglia acquisire maggiori informazioni, attivarsi per visionare la documentazione presso l'amministratore o farsene rilasciare copia a proprie spese. Ebbene, nella vicenda, non poteva rinvenirsi alcuna violazione dell'obbligo di preventiva informazione risultando rispettato quel “contenuto minimo dell'avviso di convocazione” che riportava l'indicazione sommaria dei temi che sarebbero stati affrontati in riunione. Inevitabile, per questo, il rigetto dell'appello.

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