Condominio

Olio sul marciapiede, della caduta del passante risponde il condominio

di Edoardo Valentino

Spazzatura pericolosa: ma di chi è la colpa per un caduta sul viscido? Una signora cita in giudizio un condominio lamentando di essersi provocata un danno fisico in occasione di una caduta sul marciapiede posto all'interno dello stabile e che consentiva l'accesso ai negozi siti al piano terra. In particolare, a detta della danneggiata, il condominio sarebbe stato responsabile per il danno da lei subiti in forza degli articolo 2043 e 2051 del Codice civile.
La prima norma, che tutela in generale per qualsiasi danno, afferma che «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Il secondo articolo del Codice Civile citato, di contro, specificamente mira alla responsabilizzazione del custode per i beni che egli abbia in custodia.
La legge statuisce difatti che «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto delle domande dell'attrice, in ragione della presunta assenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
In particolare, secondo il giudice, nessuna colpa poteva essere ascritta al condominio per l'omissione di vigilanza sul marciapiede oggetto dell'incidente in quanto la presenza di avanzi di cibo non poteva essere imputata al condominio, ma solo a qualche singolo condomino o addirittura passante terzo rispetto al condominio.
La danneggiata, quindi, decideva di agire in appello, domandando alla Corte un riesame della vicenda.
Il secondo giudice sovvertiva le risultanze del processo, condannando il condominio a risarcire il danno subito dalla donna.
La motivazione di tale condanna era che nel caso in questione dovevano ravvisarsi gli estremi per la responsabilità da cosa in custodia, in quanto il marciapiede interno dello stabile era di proprietà del condominio ed era suo preciso onere vigilare sulla sua pulizia e sull'assenza di insidie per i passanti.
Era infatti stato provato che gli avanzi di cibo (in occasione dell'incidente anche occultati e resi più pericolosi dalla presenza di neve) provenivano dai balconi condominiali e derivavano dall'abitudine dei condomini di gettare cibo dalle finestre per nutrire i piccioni.
Stante la responsabilità da cose in custodia, quindi, il condominio era stato condannato per non avere fornito a prova liberatoria del caso fortuito.
Alla luce della decisione d'Appello, il condominio decideva di agire in Cassazione depositando ricorso.
Il primo motivo di ricorso era volto a censurare l'interpretazione dell'art. 2051 c.c., non avendo la Corte d'Appello correttamente valutato l'istruttoria processuale.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamentava la mancata valutazione dell'art. 1227 c.c., il quale prevede un'esimente dalla responsabilità per l'elisione del nesso di causalità tra fatto e danno dovuta alla colpevole condotta del danneggiato.
Con il terzo motivo di ricorso, da ultimo, il condominio lamentava il mancato riconoscimento della domanda di manleva del danno verso la propria assicurazione, considerata invalida dalla Corte d'Appello in quanto non proposta ritualmente.
La Suprema Corte, con la sentenza 15839 del 12 giugno 2019 , rigettava integralmente il ricorso in quanto in parte inammissibile in quanto volto a ottenere una inaccettabile revisione nel merito da parte della Cassazione (primi due motivi) e in parte a causa della genericità dei motivi di doglianza (terzo motivo).
La vicenda, quindi, si risolveva nel riconoscimento della responsabilità del condominio e nell'ammissione del principio in ragione del quale, in caso di danno subito dal passante viene considerato responsabile.
Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., tuttavia, è necessario che il soggetto responsabile rivesta il ruolo di custode del bene.
Nel caso in oggetto il marciapiede interno al condominio era certamente parte comune e quindi proprietà dello stesso, ragione sufficiente a identificarlo come custode. Nello stesso senso la sentenza 5836/2019 .
Diversamente, in caso di incidente accordo sul marciapiede esterno, occorrerà verificare se il condominio rivesta il ruolo di proprietario/custode, non essendo infrequente che il marciapiede appartenga alla Pubblica amministrazione, con tutti gli oneri di controllo, pulizia e sgombero neve conseguenti.
Una volta appurato il custode del bene, questi sarà considerato responsabile a meno che non sia in grado di provare il c.d. caso fortuito ossia quell'elemento che da solo è in grado di porre in essere il fatto dannoso, rendendo inutile il controllo e la vigilanza del custode.
Si noti che in caso di comportamento imprudente del danneggiato, da solo suscettibile di causare l'incidente, il custode sarà esentato dalla responsabilità. Si pensi alla sentenza ove si afferma che “Il caso fortuito escludente la responsabilità da cose in custodia può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa, specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile: e tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (Tribunale Catania sez. III, 07/05/2019, n.1890).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©