Condominio

Decreto ingiuntivo solo al neo proprietario moroso per le spese deliberate post vendita

di Paolo Accoti

Il decreto ingiuntivo per oneri condominiali può essere fatto solo nei confronti dell'attuale proprietario e mai del precedente, se gli neri stessi siano stati deliberati dopo la vendita.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cc, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi.
Peraltro, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente e, in particolare, chi cede diritti sulle unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Tuttavia, ciò non sta a significare che il venditore dell'immobile in condominio, una volta debitamente informato l'amministratore in merito alla compravendita, possa essere destinatario dell'ingiunzione di pagamento per oneri condominiali qualora, all'epoca in cui l'obbligazione è sorta, lo stesso non rivestiva più la qualità di condomino.
In altri termini, è pur vero che acquirente e venditore restano coobbligati in solido per il biennio, tuttavia, il debito rimane in capo a chi era effettivamente condomino al momento in cui è stato deliberato, fermo restando il diritto di rivalsa dell'acquirente nei confronti del venditore.
La ragione di ciò risiede nel fatto che una volta che si è perfezionato il trasferimento di proprietà il venditore perde la qualità di condomino e, conseguentemente, non potrebbe più partecipare alle assemblee, tanto è vero che potrebbe contestare le ragioni del richiesto pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente esclusivamente attraverso l'acquirente che è subentrato allo stesso.
Da ciò la logica conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei confronti del venditore-ex condomino decreto ingiuntivo ai sensi del predetto art. 63 disp. att. Cc, per la riscossione dei contributi condominiali, in considerazione del fatto che la norma si applica solo nei confronti di coloro che siano condòmini al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Tali principi sono stati di recente ribaditi dal Tribunale di Roma, V Sez. civile, nella sentenza pubblicata in data 4 Aprile 2019.
L'amministratore di un condominio chiedeva e otteneva dal Tribunale capitolino ingiunzione di pagamento nei confronti di una ex condomina, già proprietaria di un appartamento in condominio, per il mancato pagamento di oneri condominiali sorti successivamente alla vendita del bene, circostanza ben nota allo stesso amministratore, tanto è vero che lo stesso, all'adunanza assembleare nel quale il debito ingiunto è sorto, convocava giustamente l'acquirente nuovo condomino.
Proprio per tali motivazioni il predetto ingiunto proponeva opposizione, chiedendo contestualmente la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, sospesa alla prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dato atto che il tentativo di mediazione - del quale le parti erano state successivamente onerate - non è andato a buon fine, con sentenza emessa in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il condominio a rifondere le spese di giudizio.
Per motivare l'anzidetto provvedimento il Tribunale di Roma, richiamato il disposto dell'art. 63 disp. att. Cc, riferisce come «ancorché le spese approvate nell'assemblea del 16.06.2015 possono riferirsi a periodi nei quali l'opponente era condòmina, quest'ultima – ove la delibera avesse presentato elementi di invalidità ovvero avesse avuto ad oggetto somme non dovute – non avrebbe avuto la legittimazione ad impugnare detta decisione assembleare al fine di far valere i vizi avendo perso la qualità di condòmina. Il condominio, pertanto, avrebbe dovuto agire in via monitoria per il pagamento di dette spese nei confronti non della Sig.ra … (ndr. ex condomina) – nonostante l'ipotetica riferibilità delle spese alla sua pregressa qualità di condòmina – bensì dell'attuale partecipante alla comunione – della cui qualità era perfettamente a conoscenza – salva la possibilità di questa di agire in rivalsa verso la precedente titolare».
Di conseguenza, l'opposizione viene accolta, il decreto ingiuntivo viene posto nel nulla e le spese del giudizio, in virtù della soccombenza, poste a carico del condominio.

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