Condominio

L’amministratore può fare querela per il condominio ma solo con il sì dell’assemblea

di Vincenzo Giordano

Con la sentenza n. 23800 del 2019 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione stabilisce come, per i delitti procedibili a querela della persona offesa, commessi in danno di un condominio, è inidonea a realizzare la suddetta condizione di procedibilità la querela avanzata dall'amministratore di condominio, se non proceduta da un formale incarico dell'assemblea condominiale.
Il caso
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento ( si veda anche il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 4 giugno scorso ), nel corso di un controllo presso un condominio, agenti in servizio presso l'Arma dei Carabinieri notavano un cavo elettrico che da una prese di corrente condominiale posta sul pianerottolo entrava nell'appartamento occupato da uno dei condomini.
A seguito di tale accertamento, l'amministratore di condominio, il giorno stesso, si recava presso la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente e sporgeva querela-denuncia per il delitto aggravato di furto di energia elettrica commesso dal condomino in danno del condominio.
Il processo – avente ad oggetto anche una imputazione per illecita coltivazione di circa 40 piantine di sostanza stupefacente del tipo marijuana – si concludeva con una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato.
La Corte di Appello, pur confermando le statuizioni in fatto della sentenza di primo grado, derubricava l'imputazione in furto semplice, escludendo la contestata aggravante.
A seguito di tale riqualificazione, tuttavia, il delitto diveniva procedibile a querela di parte, la cui assenza nel fascicolo del dibattimento veniva superata dalla Corte di Appello valorizzando quanto scritto nel decreto che dispone il giudizio, il quale citava l'esistenza di una formale querela avanzata dall'amministratore di condominio.
Avverso tale sentenza avanzava ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con il primo dei motivi di doglianza, l'improcedibilità dell'azione penale per il delitto di furto non risultando agli atti nessuna querela e, in ogni caso, non risultando agli atti una procura speciale da parte dell'assemblea condominiale, che autorizzasse l'amministratore di condominio a sporgere querela.
La sentenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il fondato il primo motivo di ricorso avanzato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata il relazione al delitto di furto semplice.
Secondo la Corte, infatti, nel fascicolo del dibattimento era completamente assente la presunta querela avanzata dall'amministratore di condominio.
Ciononostante, la Corte non si limita ad attestare l'assenza di querela, spingendosi ad affermare un principio di diritto, in esplicazione della propria funzione di nomofilachia.
Ed infatti, la Corte afferma come, anche qualora fosse stata presente agli atti una formale querela avanzata dall'amministratore di condominio, questa sarebbe stata comunque inidonea a realizzare la condizione di procedibilità prevista per il delitto di furto semplice.
A fondamento di una simile conclusione, in motivazione si richiama l'ormai consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale il condominio non è un soggetto di diritto distinto dai singoli condomini, ma un mero strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei partecipanti.
Da tale premessa, scaturisce logicamente come per un reato commesso in danno del patrimonio condominiale, è necessario uno specifico incarico conferito all'amministratore del condominio dall'assemblea condominiale, che legittimi la proposizione della querela.
Rilevata l'assenza nel fascicolo di un simile incarico, la Corte annulla la sentenza di condanna in relazione al delitto di furto, perché improcedibile per assenza della querela.
Conclusioni e principi impliciti.
La sentenza in rassegna rappresenta un corretto esercizio della funzione di nomofilachia in questo ribadisce un principio già espresso in una precedente occasione dalla Sesta Sezione della Corte (Sentenza n. 2347 del 18/12/2015 Ud. Rv. 266325 – 01).
In tale sentenza, infatti, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il condominio negli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la presentazione di quest'ultima in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini”.
Trattasi, pertanto, di un principio ormai saldo in giurisprudenza, che suggerisce a tutti gli amministratori di condominio di fornirsi di un apposito incarico dall'assemblea condominiale priva di presentare querela per un delitto in danno del patrimonio condominiale.
Bisogna, tuttavia, sottolineare come una diversa impostazione, invece, sia stata adoperata dalla Corte in relazione alla costituzione di parte civile del condominio nel processo penale a danno di un condomino, ovvero di un terzo.
In relazione a tale fattispecie, la giurisprudenza della Suprema Corte sostiene come l'amministratore di condominio possa esercitare nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all'uopo necessario uno specifico mandato assembleare, giacché egli è titolare “ex lege” di un potere rappresentativo comprendente tutte le azioni volte a realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio (Sez. 2, Sentenza n. 30297 del 26/05/2017).
A fondamento di un simile principio si pone, evidentemente, la valutazione per la quale l'amministratore del condominio potrà agire in giudizio anche senza una previa autorizzazione dell'assemblea condominiale allorché la controversia rientri tra le attribuzioni previste dall'art. 1130 del cod. civ.
In conclusione, quindi, si può desumere la conclusione per la quale nel caso di proposizione di querela, trattandosi di azione penale, è necessaria una preventiva delibera dell'assemblea condominiale che espressamente autorizzi l'amministratore, mentre per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, trattandosi di pretesa risarcitoria a tutela dei beni comuni, non è necessaria alcuna autorizzazione dell'assemblea, rientrando tale potere processuale nelle attribuzioni ex lege dell'amministratore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©