Condominio

Il dipendente pubblico può fare l’amministratore di condominio?

di Rosario Dolce

Un pubblico dipendente non sarebbe in grado di svolgere l'attività di amministratore condominiale. Invero, l'incompatibilità, dal punto di vista sostanziale, si riconnette ai doveri di esclusività delle prestazioni intestati al pubblico dipendente e può essere, a seconda dei casi, assoluta o relativa .
Ad informare la disciplina sono, in particolare, i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di esclusività della prestazione del pubblico dipendente, previsti, rispettivamente, dagli artt. 97, comma 1 e 98, comma 1 Costituzione.
Le conseguenze per il dipendente pubblico scoperto nell'esercizio di un'attività lavorativa parallela, come quella di amministratore condominiale, laddove non autorizzata, generano gravose conseguenze sotto il profilo disciplinare e patrimoniale (in tema di danno erariale, cfr, Corte dei conti - Sez. Umbria - con sentenza 11.03.1996, n. 152).
Il divieto di svolgimento di altra attività lavorativa in capo al pubblico dipendente è, tuttavia, posto esclusivamente nell'interesse della pubblica amministrazione di riferimento.
La relativa violazione, pertanto, non determina la nullità del contratto concluso tra i privati (cfr, tra le tante, Cassazione civile 14 gennaio 1985, n. 58, 14 febbraio 1985, n. 1287, 22 maggio 1991, n. 5736).
In altri termini, il mandato conferito dai condòmini, in sede assembleare, in favore dell'amministratore “dipendente pubblico” non integrerebbe un contratto invalido di cui all'articolo 2126 codice civile (per simili fattispecie, cfr Cassazione civile nn. 63 del 1973, 2434 del 1981, 4681 del 1987, 8830 del 1987).
Gli aspetti dolenti per i condòmini, tuttavia, si registrano sul piano patrimoniale, perché gli stessi sono passibili di gravose sanzioni pecuniarie, nel caso omettano di verificare se il dipendente pubblico a cui hanno affidato il mandato di amministrare il condominio non sia stato autorizzato a farlo.
Il riferimento normativo da richiamare, a tal proposito, sono i commi da 1 a 3 dell'art. 6 della legge n. 140/1997 (che modificano e integrano quanto già disposto dalla legge n. 662/1996), i quali stabiliscono, tra l'altro, che i soggetti pubblici o privati che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici in violazione delle regole o senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre a sanzioni per eventuali violazioni tributarie e contributive, sono assoggettabili a sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma.

Va comunque ricordato che la disciplina “delle incompatibilità, tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici” è materia sottratta alla contrattazione collettiva di comparto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 7 della legge 421/1992 e riservata alla legge speciale. In tema di enti locali, la fattispecie della incompatibilità risulta disciplinata dall'articolo 1, commi da 56 a 65 della Legge 23/12/1996 n. 662 e dall'articolo 53 del Decreto legislativo 30/3/2001 n. 165. Ciò non toglie, tuttavia, che concorrono alla regolamentazione della materia sia le circolari interne emesse dalle amministrazioni di riferimento che la stessa contrattazione collettiva di comparto (a titolo integrativo). L'articolo 2, comma 2 del codice di comportamento allegato al c.c.n.l. 22/1/2004, invero, prevede che. “il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”.
Il pubblico dipendente è obbligato - all'atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo indeterminato o determinato) con la P.A. e sotto la sua responsabilità - a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi.

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