Condominio

Innovazioni e casi concreti: spetta sempre al giudice valutare se sono voluttuarie

di Rosario Dolce

In materia di condominio degli edifici, le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 codice civile, di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, cioè siano prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell'edificio (Cassazione civile 23 -4-1981 n. 2408).
L'articolo 1121 del Codice civile, pertanto, può configurarsi come una “norma aperta”, in quanto, l'applicazione del disposto è condizionato alla sensibilità (o meglio, al prudente apprezzamento) del giudicante.
In punto, la giurisprudenza di legittimità ha riferito che la valutazione resa da parte del giudice di merito integra un accertamento di fatto, il quale risulta incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e adeguata (Cassazione civile 18 - 1-1984 n. 428).
Così, per esempio, la trasformazione di un giardino condominiale in area destinata a parcheggio è stata ritenuta opera ben lungi dall'integrare un'innovazione ai sensi dell'articolo 1120 codice civile (si veda la sentenza del Tribunale di Roma 5 marzo 2019, n. 4927).
Nella fattispecie è stato ritenuto che la realizzazione di un simile progetto costituirebbe un oggettivo miglioramento rispetto allo stato attuale di una parte comune.
Ecco allora che, per giustificare l'assunto dal punto di vista giuridico, è stato ritenuto occorrente riferire che l'area necessitava di opere di bonifica per infiltrazioni idriche manifestatesi all'interno dello stabile condominiale: per cui l'attuazione delle del progetto, oltre a risanare la parete contro terra dell'edificio dalle predette infiltrazioni, aveva lo scopo di sfruttare le potenzialità del suolo di proprietà condominiale apportando un incontestabile beneficio al Condominio.
Per tali ragioni è stato escluso il carattere gravoso e voluttuario dell'opera, non potendosi attribuire un simile connotalo ad un'attività che, oltre ad essere necessaria, si rivela comunque utile per il Condominio.

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