Condominio

Sentenza di annullamento sempre producibile in Cassazione

di Luana Tagliolini

La sentenza di annullamento di una delibera condominiale può essere esibita per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo anche in Cassazione. Il principio è stato applicato dalla Corte di cassazione ( sentenza 11482/2019 ) alla fattispecie riguardante un condominio che aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di una condomina, per spese condominiali. L’opposizione della condomina era poi stata parzialmente accolta in appello dal Tribunale che, con sentenza, aveva revocato il decreto riducendone l’importo originario.

La condomina (che aveva anche subito impugnato la delibera alla base del decreto ingiuntivo e ne e ne aveva ottenuto l’annullamento) ricorreva in Cassazione per la revoca completa del decreto ingiuntivo e sottoponeva la sentenza di annullamento della delibera all’attenzione della Suprema Corte, che l’ammetteva e revocava definitivamente il decreto ingiuntivo.

Spiegano i giudici di legittimità che il divieto contenuto nell’articolo 372 del Codice di procedura civile, di depositare atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell’efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio.

Questo perché la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale a fondamento del decreto ingiuntivo cui ci si oppone comprova la sopravvenuta formazione di una regola del diritto operante in relazione alla decisione del caso concreto. Diversamente, se non fosse stata consentita la produzione di tale documento, la Cassazione avrebbe dovuto rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, avrebbe causato la proposizione di un’opposizione all’esecuzione e, se eseguita spontaneamente, avrebbe giustificato un’azione di ripetizione dell’indebito in violazione dei principi di economia processuale.

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