Condominio

Casa frazionata senza rifare le tabelle

di Rosario Dolce

In ipotesi di frazionamento orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina nessun effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari. Questo ha appena statuito la Cassazione con la sentenza 15109, pubblicata ieri .

Il giudice di legittimità argomenta che quando un appartamento viene frazionato in due unità immobili e attribuito a due diversi proprietari (rispetto all’unico originario), occorre fare riferimento non tanto all’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile ( il caso trattato era stato aperto prima della riforma del 2012, quando non era stata esplicitata la nozione di «notevole entità») ma all’articolo 1123 del Codice civile.

Spetta quindi all’assemblea dei condòmini l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge. Del resto, in ambito condominiale, le spese gravano esclusivamente sul proprietario effettivo dell’unità immobiliare e l’amministratore è tenuto a aggiornare il proprio registro anagrafico ogni volta che abbia conoscenza della presenza di una variazione tale da legittimarne l’intervento.

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