L'esperto rispondeCondominio

Immobile all’asta, all’assemblea interviene il custode o il curatore

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Nel nostro condominio ci sono due appartamenti invenduti che sono stati pignorati all'impresa costruttrice dalla banca e che probabilmente andranno all'asta, mentre un altro appartamento è intestato ad un soggetto che ora è in procedura fallimentare. Rispetto a tale situazione gli altri condomini hanno concordato nell'assunzione pro quota, per il buon funzionamento del condomino, delle spese che sarebbero state in capo a questi soggetti. Si è ora verificato che, in sede di assemblea straordinaria, 1° convocazione, l'amministratore abbia considerato valida la stessa che si è costituita con 485 millesimi in quanto a suo dire non ha invitato tali soggetti perchè non partecipano alla spesa. Di conseguenza ha ritenuto di non tener conto dei millesimi di queste proprietà ai fini del quorum di costituzione, che pertanto diventa di 840 millesimi anziché di 1000/1000 Si chiede se tale comportamento sia corretto o se invece, ai fini del quorum e della maggioranza di approvazione delle delibere, vada sempre fatto il rapporto ai 1000 millesimi

In base all'art. 1136 c.c. sono legittimati a partecipare all'assemblea tutti i condomini, prescindendo dal valore delle singole proprietà, e questa si riterrà validamente costituita qualora vengano convocati tutti gli aventi diritto e ne intervengano due terzi valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, in prima convocazione. In tal caso è valida la deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Non è quindi dubbio che, al fine del calcolo della maggioranza assembleare, occorra tener conto anche dei condomini morosi.
La violazione dell'obbligo di convocare tutti i condomini, in quanto lesiva del diritto a partecipare alla libera formazione della volontà dell'assemblea, produce la radicale nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea irregolarmente costituita.
In caso di immobile soggetto a procedura esecutiva immobiliare e qualora sia nominato di conseguenza un custode giudiziario ai sensi degli artt. 559 e 560 c.p.c., sarebbe quest'ultimo, e non anche il condomino pignorato, ad essere legittimato a partecipare all'assemblea. Ciò in quanto l'art. 65 del c.p.c. affida al custode “la conservazione e l'amministrazione dei beni”, comprendente il diritto di intervento e di voto in assemblea (cfr. Tribunale Napoli Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 26-04-2016).
Quanto al condomino soggetto a procedura concorsuale, questo è legittimato a partecipare all'assemblea, in quanto proprietario, conformemente all'art. 1136 c.c., sino all'eventuale nomina del curatore fallimentare, qualora venga dichiarato il fallimento.

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