Condominio

Il registro anagrafe condominiale è consultabile dal condomino

di Anna Nicola

Spesso si sente parlare di diritto alla privacy in ambito condominiale
Il caso più noto riguarda l'affissione in bacheca del nome del condomino moroso: l'amministratore non può rendere noti i dati personali
la loro divulgazione deve avvenire con le modalità di cui all'art. 11 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) secondo le seguenti modalità : «a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».
Il Tribunale di Taranto, con la decisione del 29 aprile 2016, aderendo ai principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. 186/2011), ha affermato che: «l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice».
Ci si può domandare se un condomino abbia diritto di avere copia del registro dell'anagrafe economica oppure se sui relativi dati esiste il diritto alla privacy
Su questo tema è intervenuto il Tribunale di Roma del 9 aprile 2018
Le osservazioni in merito sono le seguenti: «Merita altresì accoglimento, sia pure nei limiti appresso indicati, l'impugnazione avverso il deliberato con cui l'assemblea ha espresso la propria contrarietà, cioè ha negato l'autorizzazione, a che l'amministratore rilasci in favore dell'odierno copia dell'elenco dei recapiti dei singoli condomini, tenuto conto che, per principio generale, ciascun condomino ha diritto alla consultazione dei documenti inerenti al condominio e che tra questi l'art. 1130, comma 1, n. 6), cod. civ. comprende anche il registro dell'anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari, tra cui include espressamente la loro residenza e domicilio. Va considerato inoltre che tali informazioni appaiono funzionali anche al controllo da parte del condomino in ordine alla regolarità delle convocazioni dell'assemblea ed alla possibilità per gli stessi, in caso di inerzia dell'amministratore, di provvedere di propria iniziativa alla convocazione della riunione. Il condominio convenuto giustifica la decisione invocando un incerto diritto alla riservatezza, ma si tratta all'evidenza di un argomento infondato ed anche pretestuoso, non potendosi qualificare il recapito tornito da un soggetto nell'ambito di un rapporto giuridico un dato sensibile e per questo non ostensibile, tanto meno nei confronti di chi partecipa a tali rapporti e tanto meno con riferimento ai rapporti che si stabiliscono nell'ambito della comunità condominiale».

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