Condominio

Coop edilizie, anche i beni comuni si considerano assegnati

di Paolo Risotti

All’atto stesso dell’assegnazione degli appartamenti ai soci della cooperativa edilizia si considerano assegnati anche i beni che «siano collegati strumentalmente, materialmente o funzionalmente, con le unità immobiliari assegnate».

Il principio, affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 14432/ 2019, depositata ieri, nasce dal contenzioso sollevato da un assegnatario in proprietà divisa che non voleva pagare gli oneri condominiali relativi a giardini, pozzi, depuratore, urbanizzazione secondaria di un complesso residenziale edificato da una cooperativa. Il Tribunale, che aveva accolto in sede di appello la richiesta del proprietario, aveva ritenuto che fosse necessario uno specifico atto di trasferimento delle aree comuni che, invece, mancava, quindi il complesso residenziale non avrebbe provato il «titolo costitutivo della comunione sui beni». Per il Tribunale non aveva rilevanza neppure il regolamento condominiale né, in questo caso, l’articolo 1818 del Codice civile.

La Cassazione ha affermato innanzitutto che «qualora una cooperativa edilizia, dopo aver stipulato con il Comune una convenzione di lottizzazione su di un terreno al fine di costruirvi un complesso edilizio da destinare a civile abitazione, abbia poi provveduto all’assegnazione degli alloggi realizzati ai soci, con conseguente formale trasferimento in loro favore della proprietà delle singole unità immobiliari e in sorgenza di un rapporto di condominio tra i soci assegnatari, deve ritenersi che oggetto dell’assegnazione sia pure la comproprietà beni che abbiano l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo».

Il condòmino riluttante, però, ha vinto egualmente la causa: aveva infatti ottenuto, nel 2014, una sentenza (mai impugnata) che gli dava ragione sullo stesso punto, e la Cassazione non ha potuto che prendere atto di un giudicato preesistente, respingendo il ricorso del complesso residenziale e compensando le spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©