Condominio

Amministratore «ladro seriale» se commette più appropriazioni indebite

di Giulio Benedetti

L'amministratore che commette più appropriazioni indebite è un delinquente seriale.
L'articolo 81 del codice penale permette di ridurre l'importo complessivo della pena nel caso in cui un soggetto commetta più reati della stessa indole, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Lo scopo della norma è quello di evitare che la pena complessiva per il condannato ammonti al cumulo materiale delle pene delle sentenze di condanna , ovvero alla somma aritmetica delle stesse.
L'applicazione di tale istituto è stata invocata da un amministratore condominiale che era stato condannato , con tre sentenze irrevocabili, per la commissione di plurime appropriazioni indebite aggravate commesse , nella stessa città e in danno di diversi condomini, il 1 febbraio 2002 , dal 10 ottobre 2007 al 23 novembre 2009, e fino al 30 novembre 2012 .
La Corte di Cassazione (ordinanza 20291/2019) ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore avverso la sentenza del Tribunale che , in qualità di giudice dell'esecuzione , aveva respinto la sua richiesta di riduzione di pena, in quanto affermava che tali reati erano stati compiuti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La Corte di Cassazione condivideva la motivazione della sentenza del Tribunale la quale sosteneva che tali reati erano stati commessi dal condannato abusando della sua qualità di amministratore di condominio; che le appropriazioni indebite erano state commesse in danno di diversi condomini e in epoche non ravvicinate tra loro; che il ricorrente aveva sfruttato , nel corso degli anni, la sua qualifica professionale per appropriarsi del denaro versato dai condòmini per fare fronte agli oneri economici.
Pertanto la Cassazione statuiva che tutte tali appropriazioni esprimono “una generale propensione alla devianza che si è concretizzata in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali”. Il ricorrente criticava, in quanto priva di adeguata motivazione , la parte della sentenza del Tribunale dove sosteneva che aveva commesso numerosi illeciti seriali. La Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso , poiché in esso il ricorrente non svolgeva una contestazione alla dichiarata insussistenza dei presupposti dell'art. 81 c.p., in relazione alle sentenze di condanna irrevocabili , ma , invece , proclamava la sua estraneità alla commissione dei predetti reati, dichiarazione del tutto preclusa dal giudicato. Quindi il ricorso non contiene motivi di censura fondati avverso la sentenza impugnata e pertanto è inammissibile. La Corte di Cassazione sostiene che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
L'ordinanza è assai importante perché impedisce di concedere importanti sconti di pena all'amministratore condominiale disonesto che dapprima commetta plurimi delitti di appropriazione indebita aggravata in danno di diversi condomini ed in epoche diverse , e poi chieda , quando le condanne risultino da sentenze irrevocabili, la diminuzione della pena complessiva ,invocando , infondatamente , che i reati non siano indici di una sua serialità nei delitti, ma che siano stati eseguiti secondo un disegno criminoso prolungato nel corso degli anni e , come tale , meritevole di una diminuzione di pena. In definitiva non vi sono sconti di pena per la serialità nella commissione dei reati di appropriazione indebita aggravati in danno del condominio.

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