Condominio

Obbligo di fattura su richiesta per le ricariche di veicoli elettrici alle colonnine

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Servizio di ricarica dei veicoli elettrici attraverso colonnine riconducibile alle erogazioni effettuate da distributori automatici e, in quanto tale, da documentare con corrispettivo telematico o con fattura elettronica solamente se richiesta dal cliente oppure quando la colonnina è data in uso al singolo privato: con la risposta ad interpello n. 149/E, pubblicata ieri, 21 maggio 2019, l'agenzia delle Entrate ribadisce la piena alternatività tra emissione di fattura elettronica e memorizzazione e trasmissione telematica di corrispettivi telematici giornalieri, ritenendo operante nel caso di specie l'esonero dal rilascio di fattura previsto nel caso di prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico dall'articolo 22, comma 1, numero 4 del Dpr 633/1972. Nella risposta ad interpello viene inoltre riconosciuta una rilevanza preminente alle caratteristiche oggettive e tecniche delle colonnine assimilabili in tutto e per tutto a distributori automatici.

L’interpello.

La società istante presta servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica mediante distributori automatici costituiti da apposite colonnine di ricarica. A fronte dell'erogazione e dell'incasso del relativo corrispettivo, è stato chiesto se fosse obbligatoria in ogni caso l'emissione di una fattura, oppure se la stessa dovesse essere rilasciata solo quando espressamente richiesta dal cliente in applicazione dell'esonero dall'obbligo automatico di emissione in materia di prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico. Il servizio è fruibile sia su base contrattuale in ragione dei consumi effettuati dai clienti e con fatturazione su base mensile, oppure, in assenza di abbonamenti, attraverso pagamento diretto alla colonnina.

L'Agenzia ha innanzitutto analizzato le caratteristiche delle colonnine di ricarica ritenendole tali da integrare i requisiti tecnici individuati per i distributori automatici ed in particolare la presenza di uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronico per gestire i dati delle transazioni e memorizzarli e l'erogatore del servizio. Di conseguenza la ricarica di veicoli elettrici, quando effettuata in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, deve essere documentata fiscalmente attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri a meno che l'esercente non decida di emettere fattura elettronica per tutte le transazioni.

Considerando che si è in presenza di un distributore automatico, occorrerebbe verificarne in concreto la presenza o meno di una porta di comunicazione per la trasmissione dei dati alle Entrate senza l'intervento di un operatore. Al contrario è sempre obbligatoria l'emissione di fattura elettronica nel caso in cui ci sia una richiesta espressa del cliente oppure quando l'erogazione avvenga attraverso colonnine concesse in uso al singolo privato.

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