Condominio

La «somministrazione di lavoro» in condominio dopo la legge 96/18

di Paolo Santoro

Lo scorso 12 agosto è entrata in vigore la Legge 96/2018 che ha reintrodotto, tra l'altro, il reato di somministrazione fraudolenta precedentemente abrogato dal “Jobs Act” (D. Lgs. n. 23/2015).
Il contratto di somministrazione di lavoro si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti: un'agenzia per il lavoro (somministratore), un'impresa, un lavoratore.
Quest'ultimo è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (c.d. missione) presso l'utilizzatore. L'elemento caratterizzante il contratto in oggetto, quindi, è che il lavoratore viene assunto da un soggetto (agenzia di somministrazione, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo).
Dal punto di vista normativo, l'impianto strutturale dell'istituto è stato delineato dalla c.d. Legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003) che, tracciandone i contorni, ha previsto all'art. 4 l'istituzione di un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, nonché all'art. 20 le condizioni affinché possa essere considerato lecito e, all'art. 28, la previsione del reato di somministrazione fraudolenta, che rileva penalmente quando la somministrazione di lavoro viene posta in essere “con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, prevedendo in capo a somministratore e utilizzatore la sanzione dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione”.
L'art. 18, invece, si occupa dell'apparato sanzionatorio relativo ai soggetti che esercitano attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione di personale e supporto alla ricollocazione professionale, nonché ai casi relativi all'utilizzo delle diverse modalità di esternalizzazione del lavoro (distacco e appalto), non autorizzato – rectius abusivo in quanto privo della relativa autorizzazione ministeriale – punendo con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Da quanto sin qui scritto, quindi, si evince come la somministrazione sia lecita, purché esercitata da quelle Agenzie che abbiano ottenuto l'autorizzazione Ministeriale per esercitarla; qualora a svolgerla sia una società (o una cooperativa) priva dei requisiti di legge, la somministrazione sarà illecita ovvero fraudolenta se posta in essere con l'obiettivo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
Il tema è di grande attualità e di sicuro interesse per i Condomini che – con l'obiettivo di ridurre i costi del personale – potrebbero decidere di “appaltare” a terzi taluni servizi, quali ad esempio quelli di portierato, pulizia, vigilanza, etc.
Il contratto di appalto (lecito) prevede che sia l'appaltatore a decidere quante e quali persone dedicare al Condominio per la prestazione del servizio, fornisce ai propri dipendenti il materiale per poter effettuare il servizio, esercita il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sui propri dipendenti; il contratto di somministrazione, invece e come meglio visto sopra, consente all'utilizzatore (Condominio) di esercitare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ma può essere (lecitamente) concluso esclusivamente con quei soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale ed in possesso dei requisiti di legge.
Se, quindi, il Condominio conclude un contratto con un'impresa per la pulizia dello stabile, ma – a differenza di quanto dovrebbe avvenire – indica all'appaltatore quanti e/o quali lavoratori debbano essere presenti nel Condominio, fornisce al personale i mezzi per poter effettuare le pulizie, impartisce direttamente le direttive per poter eseguire le lavorazioni e/o sanziona eventuali mancanze dei dipendenti, il contratto sottoscritto tra le parti sarà assimilabile a quello di somministrazione e non già di appalto; orbene, se il contratto è stato sottoscritto con una società che non ha i requisiti e l'autorizzazione ministeriale per poter “somministrare” personale, ci troveremo di fronte ad una somministrazione illecita (o fraudolenta, nei casi sopra esaminati) di manodopera, vietata dal nostro ordinamento; ed ancora, il reato si potrebbe configurare qualora il Condominio licenziasse il portiere dello stabile, salvo poi riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.
Con riferimento al profilo sanzionatorio, il recente intervento legislativo ha confermato l'intero apparato sanzionatorio contenuto nell'art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003 (50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavorazione), aggiungendo – nel caso di utilizzazione fraudolenta - la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto nell'attività per ogni giorno di utilizzazione dello stesso.
In virtù di quanto scritto, quindi, è importante – prima di decidere di esternalizzare uno o più attività – che il Condominio valuti attentamente chi sia l'appaltatore e soprattutto disciplini in modo corretto il contratto, così da evitare di incorrere in maxi sanzioni e conseguenze pericolose per i condomini stessi.

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