Condominio

Il disturbatore dell’assemblea condominiale si prende un «Daspo»

di Giulio Benedetti

Le misure cautelari possono essere disposte anche nei confronti dei condòmini, in base all’articolo 274 del Codice penale, quando per le specifiche modalità e le circostanze del fatto e per la personalità delle persone soggette ad indagini , desunte da comportamenti o atti concreti o dai suoi loro precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commettano i reati della stessa specie per cui si concede nei loro confronti. Occorre tuttavia che il condòmino sia accusato di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni , ovvero se è disposta la misura cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Le misure cautelari sono di diversa gravità , al fine di modulare la loro severità al grado di pericolosità sociale dell'imputato , e tra di esse vi è quella, disciplinata dall'articolo 282 del Codice di procedura penale, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con tale misura il giudice prescrive all'imputato di presentarsi in un determinato ufficio di polizia giudiziaria e fissa i giorni e le ore della presentazione , tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato : la violazione delle prescrizioni può comportare la revoca della misura e l'irrogazione di un'altra più grave (divieto ed obbligo di dimora, arresti domiciliari o custodia cautelare in carcere) e graduata secondo la gravità delle violazioni commesse.
Tale misura , anche se attenuata rispetto alle altre, limita notevolmente la libertà di movimento del sottoposto che è soggetto anche ai controlli della autorità pubblica sicurezza : per queste ragioni statisticamente è assai poco gradita. La Corte di Cassazione (sentenza 2975/2109) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, a sua volta confermativa di una precedente disposta dal giudice delle indagini preliminari. Con la stessa il giudice irrogava all'imputato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei giorni e negli orari in cui era prevista l'assemblea di un condominio , in prima e seconda convocazione, con l0bbligo di permanenza in tale ufficio per tutta la durata dell'assemblea. La misura era stata disposta poiché il condòmino era imputato del reato di violenza privata (art. 610 c.p. punita con la reclusione fino a quattro anni , salva la ricorrenza di aggravanti) perchè, durante un'assemblea condominiale, ne impediva lo svolgimento e l'approvazione di una delibera in merito all'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti per debiti nei confronti del condominio. In particolare il condòmino, per impedire lo svolgimento dell'assemblea, usava violenza, consistita nel tentare di colpire con un pugno l'amministratore e colpendo con un calcio una altro condòmino, e la minaccia rappresentata dal promettere altri e ben più gravi atti di minaccia nel corso di una futura assemblea :il condòmino con tali condotte costringeva l'amministratore e gli altri condòmini a tollerare il mancato svolgimento dell'assemblea. Il Tribunale del riesame escludeva l'obbligo di permanenza negli uffici di polizia giudiziaria per tutta la durata dell'assemblea, ma confermava l'ordinanza per quanto riguarda l'obbligo di presentazione del condòmino presso gli uffici di polizia giudiziaria il giorno dell'assemblea. Il condòmino ricorreva contro l'ordinanza lamentando l'insussistenza del quadro indiziario, in quanto l'evento descritto è del tutto eventuale , poiché il giudice non ha accertato se i fatti riferiti siano stati compiuti in una regolare assemblea, e perchè la misura era simile al “daspo” previsto per le manifestazioni sportive non irrogabile al ricorrente , amministratore di condominio per professione, che partecipava ad assemblee da oltre venti anni , senza mai avere subito una condanna definitiva , circostanza di cui il tribunale del riesame non ha tenuto conto. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso poiché il quadro indiziario del reato ascritto al condòmino era dimostrato dalle convergenti dichiarazioni del denunciante e degli altri partecipanti all'assemblea condominiale e da un video dal quale era dimostrato che il condòmino esercitava violenza e minaccia nei confronti dei condòmini con urla , spintoni ed altri atteggiamenti provocatori. Inoltre erano infondate le altre argomentazioni difensive, del tutto superate dal video che rappresenta la formidabile emergenza la quale ha determinato, da parte dell'imputato, l'annullamento della capacità operativa dell'assemblea e dell'amministratore , persona offesa dal reato. Inoltre la Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame in quanto la prognosi cautelare che la sorregge è confermata dalla ricostruzione del contesto intimidatorio in cui si era svolta l'assemblea. Basti riflettere che l'imputato di era presentato all'assemblea accompagnato da “guardia spalle”, il che giustifica ampiamente la motivazione dell'ordinanza circa la possibile reiterazione del reato da parte del condòmino.
Giulio Benedetti

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