Condominio

Insulti al precedente amministratore, non sempre è diffamazione

di Giulio Benedetti

Nelle controversie condominiali è assai acceso il tono non solo dei condòmini ma anche dei loro difensori. Ne consegue che nei giudizi si spendano, negliscritti difensivi, espressioni che ,viste al di fuori del loro contesto, appaiano diffamatorie.
Tuttavia in tale ambito opera la causa di giustificazione prevista dall'articolo 598 c.p. che esclude la responsabilità penale del difensore che, di fronte al giudice e perpetrare la causa del suo assistito, adotti frasi ingiuriose, a condizione che le medesime concernano l'oggetto della causa. È i l caso trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza. n. 21749/2019) che ha annullato la sentenza di condanna per diffamazione di un difensore di un condominio .
Lo stesso, nei suoi scritti difensivi, aveva definito in questo modo il precedente amministratore : «ha effettuato raggiri nei confronti di condomini, dolose alterazioni dei bilanci, prevedendo solo pretestuose ma anche sfacciate». La Corte ha annullato la sentenza ritenendo che nel caso trattato operasse la esimente dell’articolo 598 c.p. .
Infatti tali dichiarazioni erano funzionali alla difesa del condominio e contavano la condotta professionale del precedente amministratore. In effetti il difensore del condominio non avrebbe potuto difenderlo senza illustrare le doglianze rivolte al cessato amministratore. Pertanto il difensore non ha tenuto una condotta diffamatoria , ma ha svolto il suo mandato professionale e per questo non può essere condannato.

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