Condominio

Non si può addebitare la parcella dell’avvocato al condòmino in causa

di Matteo Rezzonico

Non esiste alcuna possibilità di “autotutela” per il condominio rispetto alla posizione di un condòmino debitore nei suoi confronti. Con questa argomentazione il Tribunale di Milano – sentenza numero 1505/2019 depositata il 13 febbraio scorso ha dato ragione ad un condòmino/debitore che si era visto addebitare la parcella di un procuratore legale nominato dal condominio per una controversia che lo riguardava.
In particolare - in una vertenza avente ad oggetto diversi profili di contestazione della delibera (difetto di convocazione, autorizzazione all'installazione di una tenda in pvc in favore di un condòmino ed altro) - il Tribunale di Milano ha ricordato, tra l'altro, che i vizi comportanti la annullabilità delle delibere, (cioè i vizi di forma relativi alla convocazione, ai quorum assembleari, ai criteri di ripartizione etc.), possono essere impugnati dagli assenti e dai dissenzienti (o astenuti) nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice Civile. Senonchè, stante la presenza del condòmino impugnante in assemblea, che aveva votato in senso favorevole, doveva essere pronunciata la decadenza rispetto ad essi.
Doveva invece mettersi sotto la lente di ingrandimento la sola deliberazione con cui l'assemblea aveva approvato il consuntivo di gestione 2015 accollando al condòmino attore le spese relative alle fatture di un consulente legale nominato dal condominio, per una controversia che lo riguardava come controparte. E infatti, secondo i giudici milanesi, «le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza».
Di conseguenza, esula “dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità”.
Si tratta di una pronuncia su questioni di contrasto assai frequenti tra condòmini e condominio ma che sia la Cassazione (si veda la sezione II, numero 10196/2013 e 7890/1999) sia i giudici di primo grado (cfr. Tribunale di Milano, sezione XIII, sentenza numero 5717/2004) hanno sempre risolto in maniera uniforme.

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