Condominio

Valida la delibera impugnata con ricorso anziché con atto di citazione

di Giovanni Iaria

La delibera assembleare può essere impugnata con il ricorso ex articolo 702 bis codice procedura civile. Lo ha affermato la Corte di Appello di Milano, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 1349/2019, pubblicata il 26 marzo 2019.
Secondo i giudici della Corte di Appello milanese, nessuna disposizione di legge esclude che l'impugnazione della delibera condominiale possa essere proposta anche con il ricorso ex articolo 702 bis codice di procedura civile, ove l'attore scelga il rito sommario di cognizione, trattandosi, tra l'altro, di cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Nel caso deciso dalla Corte di Appello di Milano, un condòmino impugnava una delibera assembleare con il ricorso (articolo 702 bis del Codice di procedura civile). L'impugnazione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale con ordinanza inaudita altera pars, senza la previa instaurazione del contraddittorio, con conseguente estinzione del procedimento. Il Tribunale riteneva errata l'introduzione del giudizio con il ricorso, sostenendo che l'unico strumento idoneo per il gravame era l'atto di citazione, essendo, secondo il giudice milanese, il ricorso << sprovvisto sia della citazione ad udienza fissa che degli avvertimenti previsti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.” e quindi <<non…idoneo a radicare il giudizio né a determinare l'effettivo contraddittorio con la parte convenuta>>.
Il provvedimento del Tribunale veniva impugnato dal condòmino innanzi alla Corte di Appello, la quale riteneva palesemente errata la decisione del giudice di primo grado e ne dichiarava la nullità con conseguente remissione della causa al Tribunale con termine per la riassunzione del processo.
Con la sentenza in commento, la Corte di Appello ha, altresì,osservato che «trattandosi di processo contenzioso, il giudice adito non avrebbe potuto (come ha fatto) sbarazzarsi della causa dichiarando la inammissibilità del ricorso in quanto irrituale, e l'estinzione del procedimento, con un provvedimento reso inaudita altera parte, senza cioè avere prima provocato la instaurazione del contraddittorio nei confronti del Condominio e fissato l'udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa».
La decisione della Corte di Appello di Milano, si inserisce nell'acceso dibattito sorto all'interno della giurisprudenza di merito all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012 di riforma del condominio che ha, fra l'altro, modificato il testo dell'articolo 1137 del codice civile sostituendo il termine <<fare ricorso all'autorità>> con il termine <<adire l'autorità giudiziaria>>.
Infatti, in virtù della suddetta modifica, stante la generica espressione usata dal legislatore, secondo una parte della giurisprudenza di merito l'impugnazione della delibera assembleare va proposta necessariamente con l'atto di citazione, essendo inammissibile il ricorso, non trovando applicazione il principio di conservazione degli atti processuali e non configurandosi il raggiungimento dello scopo. Secondo un'altra parte della giurisprudenza di merito, l'impugnazione della delibera proposta con ricorso non è radicalmente inammissibile configurandosi, comunque, il raggiungimento dello scopo, ed il giudice adito è tenuto ad emettere il decreto di comparizione delle parti concedendo al condominio convenuto il termine a comparire.
Avv. Giovanni Iaria

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