Condominio

Pignorabili le quote dovute dai singoli condòmini anche se non sono morosi

di Augusto Cirla

Il creditore del condominio può pignorare le quote che devono versare i singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a preventivi o rendiconti consuntivi approvati dall'assemblea. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione la sentenza n. 12715 pubblicata il 14 maggio 2019: ciò sul presupposto che il debitore risponde nei confronti del creditore con tutti i suoi beni, in base agli articoli 2740 e 2910 del Codice civile .
È innegabile che, seguendo il dettato dell'art. 63 disp. att. c.c., esista un rapporto obbligatorio tra condominio e singoli partecipanti ad esso in relazione ai contributi che quest'ultimi devono versare per la manutenzione e la conservazione dei beni comuni e per l'erogazione dei servizi, al punto che è fatto obbligo all'amministratore di procedere giudizialmente nei loro confronti degli inadempienti per il recupero della necessaria provvista.
Il singolo condomino diventa dunque debitore nei confronti del condominio e questo suo debito può essere assoggetto a pignoramento da parte del creditore del condominio munito di un titolo di credito ottenuto in danno del condominio stesso e la relativa esecuzione deve avvenire nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi ex art. 543 e segg. c.p.c.
Né tanto meno viene in tal modo leso il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali, secondo cui il singolo condomino può essere chiamato a rispondere dei debiti comuni solamente nei limiti della propria quota: l'esecuzione, infatti, viene promossa nei confronti del condominio e non già del singolo condomino, talché detto principio “ non entra in realtà in gioco in nessun modo”. Pur in assenza, in sentenza, di ulteriore specificazione sul punto, a ben vedere, il condomino solvente pignorato ha la possibilità, in sede di dichiarazione ex art. 549 c.p.c., di affermare di nulla dovere al condominio, evitando in tal modo di rispondere ancora del debito condominiale .
Era successo che un creditore aveva agito esecutivamente nei confronti del condominio per soddisfare le proprie pretese creditorie portate da un valido titolo ed a tal fine aveva sottoposto a pignoramento le quote che i singoli condomini dovevano versare al condominio in forza di rendiconti regolarmente approvati dall'assemblea. Il condominio, in buona sostanza, risultava creditore verso di loro delle quote dovute ed il creditore, con la procedura del pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c., aveva proceduto a pignorarle.
Proponevano opposizione sia il condominio che un singolo condomino, ma i relativi ricorsi venivano respinti dai giudici di merito, che peraltro, giustamente, avevano dichiarato inammissibile quello del secondo, non essendo legittimato, nella sua qualità di terzo pignorato, a sollevare questioni inerenti il rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato.
Entrambe ricorrevano in Cassazione sulla base, tra l'altro, di una errata configurazione del Condominio come soggetto dotato di autonoma capacità giuridica e sulla violazione e/o falsa applicazione del principio della parziarietà.
Resisteva la controricorrente, evidenziando, in primo luogo, che nel corso dell'esecuzione era intervenuta rinuncia a procedere nei confronti del singolo condomino, che quindi, a prescindere dall'infondatezza del ricorso per i motivi sopra esposti, comunque difettava dell'interesse ad agire. Eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea all'amministratore per radicare anche i giudizi di merito, tanto meno quello in Cassazione.
L'eccezione veniva accolta ed il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile, non potendo nemmeno essere concessi i termini per regolarizzare ex art. 182 c.p.c. in quanto l'eccezione era stata sollevata dalla controparte e non già d'ufficio.
La tematica della capacità giuridica del Condominio neppure è stata affrontata: basti però qui ricordare, senza commento, che anche di recente (Cass. Sez. Un. n.10934/2019) è stata nuovamente esclusa.
Quanto invece al principio della parziarietà, questo è stato pienamente rispettato per i motivi di cui sopra.
La sentenza in esame ha dunque espresso la possibilità, per il creditore munito di titolo esecutivo contro il Condominio, di procedere a pignoramento delle singole quote dovute dai condomini, nei modi e nelle forme previste per il pignoramento presso terzi.

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