Condominio

Il tetto «alla francese» è copertura o elemento della facciata?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

L'art. 1117 include tra le parti comuni i tetti e i lastrici solari, la cui proprietà indivisa spetta pro quota ai condomini. L'art. 1123 cc prevede, come regola generale, che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione”. Tuttavia, il secondo comma stabilisce una deroga alla regola generale introducendo il parallelo principio della ripartizione delle spese in proporzione all'uso che ciascun condomino può fare del bene comune. Quindi, “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”. Ne consegue che ove il tetto copra tutto l'edificio, le spese per la relativa conservazione/manutenzione saranno poste in capo a ciascun condomino (in base ai millesimi di proprietà). Qualora per la conformazione dello stabile, il tetto copra solo parzialmente l'edificio le stesse saranno ripartite tra i proprietari delle abitazioni che beneficiano della copertura. La giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, esclude infatti che “le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di quest'ultimi”. Peraltro, occorre tener conto dell'autonomia strutturale dell'intero fabbricato e non del solo elemento architettonico che assolve alla funzione di copertura. Dal quesito sembra emergere che il fabbricato e l'elemento strutturale di cui si tratta è comunque un'entità architettonica unitaria. Il tetto, dunque, per quanto si sviluppi ad altezze diverse, deve considerarsi unitario. Ciò premesso, nel caso sottoposto, è da confermare altresì l'esclusione dalla contribuzione dei condòmini che non traggono dal rifacimento alcuna utilità. Il 3° comma dell'articolo 1123 infatti dispone che “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Del resto, ove si consideri struttura facente parte del decoro dell'edificio il risultato non muterebbe essendo tutti i condomini tenuti a sopportarne le spese pro quota.

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