Condominio

Il creditore non può chiedere soldi a chi è in regola con i pagamenti 

di Paolo Accoti

I condòmini non morosi (fidejussori) garantiscono il creditore solo dopo l'inutile escussione del patrimonio dei morosi. Così viene ribadito il principio della parziarietà delle obbligazioni in condominio, anche dopo la riforma portata dalla L. 220/2012, in quanto, in mancanza di una esplicita disposizione di legge l'obbligazione imputabile ai condòmini è e rimane divisibile, con la conseguenza che il creditore può procedere all'esecuzione nei confronti dei singoli condòmini, ma solo in relazione alla quota millesimale dagli stessi detenuta.
Tale assioma, nonostante sia stato messo in discussione a seguito dell'intervenuta riforma del condominio, rimane immutato, anzi viene rafforzato dal disposto dell'art. 63 disp. att. Cc, a mente del quale i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condòmini.
Da ciò si deduce che, esclusa la possibilità che il legislatore abbia in qualche modo voluto reintrodurre il principio solidaristico per le obbligazione condominiali, la norma contenuta nell'art. 63 disp. att. Cc, deve essere interpretata nel senso di ritenere i condòmini non morosi come garanti dei creditori.
In altri termini, gli stessi possono essere considerati alla stessa stregua dei fidejussori i quali sono tenuti a garantire il credito del terzo, in vece dei condòmini morosi, ma solo all'esito dell'infruttuosa escussione del patrimonio degli stessi, e sempre nei limiti delle rispettive quote millesimali.
Questi sono i principi incidentalmente espressi dalla Corte di Appello di Milano, nella sentenza pubblicata il 12 aprile 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice dell'esecuzione.
Ed invero accadeva che, a seguito di decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dal terzo creditore nei confronti del condominio, questi riteneva legittimo notificare atto di precetto ad un singolo condomino pretendendo dallo stesso il pagamento dell'intero credito ingiunto.
Il Tribunale di Monza, a seguito dell'opposizione a precetto proposta dal condomino intimato per l'intero, accoglieva la domanda dello stesso e, conseguentemente, riduceva l'importo dovuto in proporzione ai millesimi di proprietà di cui il condomino era titolare (pari a 19,10), rideterminando la somma dovuta in Euro 393,67 rispetto ai 20.611,01 Euro intimati in precetto.
La ricostruzione giuridica operata dal Tribunale di Monza e, incidentalmente, dalla Corte d'Appello di Milano, appare assolutamente condivisibile, nella perdurante immanenza della parziarietà delle obbligazioni condominiali, anche a seguito dell'introduzione del novellato art. 63 disp. att. Cc.
Giusta, infatti, si dimostra la motivazione della sentenza nella parte in cui statuisce che «si deve rilevare che la novella del 2012 non ha previsto misure volte ad introdurre un principio solidaristico in materia condominiale; anzi la lettura dell'art. 63 disp. att. c.c. prevede solo un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi verso i quali i condomini in regola con i pagamenti assumono solo la posizione di garanti (e non già di condebitori). La norma contenuta nell'art. 63 disp. att. c.c., come già affermato, peraltro, dal G.E. nell'ordinanza in data 25.02.2016 con cui ha accolto l'istanza di sospensione, può invece essere interpretata nel senso di ritenere i condomini non morosi come garanti dei creditori i quali, una volta escussi i condomini morosi, potrebbero aggredirli per vedere soddisfatto il proprio credito. Proprio l'analogia tra la figura del garante/fidejussore e quella del condomino non moroso permette di escludere un vincolo di solidarietà in capo ai condomini per le obbligazioni contratte dal condominio: infatti, nel caso dei fidejussori, la legge prevede espressamente il vincolo solidaristico a mente dell'art. 1944 c.c., secondo cui “il fidejussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito”. Al contrario l'art. 63 disp. att. c.c. nulla dice in merito alla solidarietà nelle obbligazioni condominiali, peraltro espressamente da escludersi ai sensi del già citato art. 1123 c.c.; da esso non è nemmeno in astratto rinvenibile un rapporto solidaristico tra i condomini».
Discorso diverso, invece, è quello relativo alla possibilità per il creditore di aggredire i beni comuni e, in particolare, il conto corrente condominiale, dopo la formazione del titolo esecutivo e, quindi, a seguito della richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento e conseguente atto di precetto intimato all'intera compagine condominiale.
Del resto l'art. 63 disp. att. Cc può avere valenza sono in fase di esecuzione fornendo al creditore l'alternativa se agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini morosi ovvero nei confronti dell'intero condominio.
Infatti, in assenza di esplicito divieto normativo, neppure rinvenibile nel suddetto articolo, nulla osta a che il creditore possa agire per l'intero credito escutendo il conto corrente condominiale.
A tal proposito, infatti, premesso che quando il condominio contrae con il terzo vengono in rilievo due distinte obbligazioni, una per intero del condominio nei confronti del terzo, ed una parziale (pro-quota) del condomino nei confronti del condominio, posto che, per costante giurisprudenza, il pagamento effettuato dal condomino direttamente nelle mani del terzo creditore del condominio non lo libera dall'obbligazione nei confronti dell'amministratore, non si può aprioristicamente negare al terzo creditore di soddisfarsi, per intero, sui crediti eventualmente a disposizione del condominio e, quindi, sul conto corrente condominiale.
Tanto è vero che è stato acutamente osservato che «il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, co. 2°, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli» (IL CONTENZIOSO IN MATERIA IMMOBILIARE, 9-11 febbraio 2015, Condominio e terzi creditori, dott. Antonio Scarpa, Ufficio del Massimario, Corte di cassazione, pag. 25. Nello stesso senso: Trib. Monza, 5/03/2014; Trib. Reggio Emilia, 15/05/2014; Trib. Milano, 27/05/2014; Trib. Ascoli Piceno, 26/11/2015; Trib. Milano, 21/11/2017; Trib. Cagliari, 27/02/2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©